Revisione prezzi negli appalti pubblici tra decadenza dall’impugnazione e prescrizione del credito (TAR Sicilia n. 3340 del 10.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione prezzi nei contratti pubblici di servizi, il diritto al pagamento del quantum spettante al prestatore si prescrive, per ciascun rateo del corrispettivo, con il termine quinquennale decorrente dalla scadenza del rateo stesso. Il diniego opposto dall’amministrazione alla richiesta di revisione costituisce espressione di un potere autoritativo e va impugnato nel termine di decadenza di sessanta giorni, a pena di consolidamento dell’assetto regolato dall’atto. La mancata prova dell’avvenuta ricezione delle note interruttive preclude al creditore di opporre l’interruzione della prescrizione all’eccezione ritualmente sollevata dalla stazione appaltante. Il ricorso che superi entrambi gli sbarramenti è infondato.

Il Fatto

La società ricorrente ha adito il TAR Sicilia in riassunzione, dopo che il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1946 del 18 dicembre 2020, aveva dichiarato nullo per difetto di giurisdizione il decreto ingiuntivo n. 977/2011, con cui era stato intimato all’ente locale il pagamento di € 258.424,13 a titolo di revisione prezzi per il servizio di assistenza domiciliare anziani svolto negli anni dal 2004 al 2007.

La cooperativa chiedeva l’accertamento del diritto alla somma, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. Il Comune si costituiva eccependo l’improcedibilità per mancata impugnazione del diniego e, nel merito, l’intervenuta prescrizione del credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della pretesa. La revisione prezzi non integra un diritto autonomo a sé stante, ma il calcolo del quantum spettante al prestatore del servizio. Ne deriva che il diritto si prescrive, per ciascun rateo del corrispettivo contrattuale, a decorrere dal termine di pagamento del rateo non corrisposto, ovvero dal diritto all’integrazione se il rateo sia stato pagato in misura inferiore. Poiché il diritto al pagamento dei singoli ratei è soggetto a prescrizione quinquennale, il medesimo termine si applica alla pretesa di revisione.

Su questo asse il TAR richiama l’orientamento del Cons. Stato n. 3728 del 2024 e del Cons. Stato n. 5128 del 2013, nonché, sul piano della giurisdizione, la linea espressa da Cons. Stato n. 621 del 2016, secondo cui i poteri di apprezzamento discrezionale dell’amministrazione costituiscono il fondamento costituzionale della giurisdizione amministrativa.

Il primo passaggio del ragionamento riguarda la decadenza. Alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al giudice ordinario, nel 2011, era certamente decorso il termine di sessanta giorni per impugnare la delibera n. 24 del 15.05.2006 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione per i Servizi Sociali, il cui corpo testuale dava espressamente atto del rigetto dell’istanza di revisione prezzi. L’atto non impugnato ha consolidato la posizione dell’ente.

Il secondo passaggio concerne la prescrizione. La ricorrente non ha depositato in giudizio le prove dell’avvenuta ricezione delle note interruttive del 2008, cosicché non è dimostrata la interruzione del termine. Il ricorso per decreto ingiuntivo risulta depositato il 20 aprile 2011, oltre il quinquennio decorrente dal 2004. L’eccezione della resistente è pertanto fondata su entrambi i fronti.

Il ricorso è rigettato perché infondato. Le spese di lite sono compensate, in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda e della sua risalenza nel tempo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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