Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte: estinzione del processo (TAR Trentino-Alto Adige n. 249 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del processo. Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., si limita a prendere atto della rinuncia e a dichiarare estinto il giudizio. La rinuncia è efficace quando proviene da difensore munito di apposita procura e non incontra opposizione delle parti interessate alla prosecuzione. Le spese seguono l’accordo delle parti e possono essere integralmente compensate, valutato il complessivo andamento del giudizio.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un’unità immobiliare in Merano, hanno impugnato l’ordinanza di demolizione e ripristino emessa dal Comune, con la quale era stato contestato il frazionamento di un sottotetto in locali separati e la realizzazione di una veranda e di un’ulteriore terrazza in difformità dal permesso di costruire. Il ricorso era fondato su tre motivi, con deduzione di violazioni di legge ed eccesso di potere.

Nelle more del giudizio i ricorrenti hanno presentato istanza di legittimazione edilizia ai sensi dell’art. 95 del L.G. n. 9/2018. Con decreto presidenziale la cui efficacia dell’atto impugnato era stata sospesa, la causa è stata più volte rinviata su richiesta concorde delle parti. I ricorrenti hanno poi dichiarato di rinunciare al ricorso, subordinando la rinuncia alla compensazione delle spese; il Comune ha accettato la rinuncia con dichiarazione del 18 settembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità dell’atto di rinuncia. L’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. impone che la rinuncia sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e che il processo si estingua quando le parti interessate alla prosecuzione non vi si oppongano. La notifica è avvenuta il 5 settembre 2024, dunque nel termine, e nessuna opposizione è stata proposta.

Il secondo passaggio riguarda i poteri del difensore. La Corte accerta che la procuratrice dei ricorrenti era espressamente abilitata a rendere dichiarazioni di rinuncia in forza della procura rilasciata il 5 luglio 2023. La rinuncia è pertanto riferibile alla parte e idonea a produrre l’effetto estintivo.

Segue l’accettazione della controparte. Il Comune ha dichiarato di accettare la rinuncia richiamando la propria deliberazione di Giunta, senza formulare riserve sul contenuto della dichiarazione. L’accettazione consolida l’esito e preclude ogni ulteriore scrutinio nel merito dei motivi di ricorso.

Da ciò deriva la conseguenza processuale. Ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. il giudice deve limitarsi a prendere atto della rinuncia e a dichiarare estinto il processo. Il Collegio non esamina quindi la legittimità dell’ordinanza impugnata né l’istanza di legittimazione edilizia medio tempore presentata.

Resta il regolamento delle spese. In considerazione dell’accordo tra le parti e del complessivo svolgimento del giudizio, la Corte dispone la compensazione integrale dei costi, non gravando alcuna parte dell’onere del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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