Rinuncia al ricorso e spese di lite secondo la regola dell’art. 84 (TAR Emilia-Romagna n. 531 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia rituale al ricorso, notificata alle altre parti, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il rinunciante non ha diritto alla compensazione delle spese di lite: la regola dell’art. 84 cod. proc. amm. impone di addebitare le spese al ricorrente che, con la propria volontà abdicativa, ha reso necessaria la pronuncia di estinzione. L’opposizione della stazione appaltante e della controinteressata alla compensazione non richiede una valutazione nel merito della fondatezza del ricorso, ma si esaurisce nel rilievo della soccombenza formale del rinunciante.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione disposta da Intercent-ER in favore di una controinteressata per la fornitura di materiale da medicazione nell’ambito di una procedura aperta, con tre distinti ricorsi relativi ai lotti nn. 5, 9 e 17. I ricorsi erano sorretti da motivi di censura analoghi, incentrati sulla violazione di legge e sull’eccesso di potere.

Nella fase cautelare il giudice respingeva le domande incidentali con tre ordinanze, rilevando la carenza di sufficienti profili di fondatezza della pretesa. Nelle more del merito la ricorrente depositava atto di rinuncia ai ricorsi, ritualmente notificato, chiedendo la compensazione delle spese di lite. La stazione appaltante e la controinteressata si opponevano a tale richiesta, invocando la regola dell’art. 84 c.p.a. e la manifesta infondatezza delle impugnative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i tre ricorsi ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., per l’obiettiva connessione oggettiva e soggettiva delle impugnative, vertenti su lotti distinti della medesima gara con aggiudicazione sempre in favore del medesimo operatore.

Nel merito, la pronuncia si arresta sul piano processuale. L’intervenuta rinuncia, ritualmente notificata, impone di dichiarare l’estinzione del giudizio secondo l’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Tribunale non procede quindi all’esame delle censure, che restano assorbite dall’esito abdicativo.

Il punto di maggiore interesse riguarda il riparto delle spese. La ricorrente aveva chiesto la compensazione, ma il Collegio esclude ragioni per derogare alla regola generale compendiata dall’art. 84 c.p.a.: il ricorrente che abbia espresso la volontà di rinunciare al ricorso, determinando così l’estinzione del giudizio, deve sopportarne le spese. Il principio è corroborato dal richiamo alla giurisprudenza amministrativa, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 12 novembre 2018, n. 2563, citata a conferma dell’indirizzo.

La circostanza che le domande cautelari fossero state respinte per carenza di fondatezza non muta l’esito sul carico delle spese: la soccombenza formale del rinunciante è sufficiente, e l’opposizione delle parti intimate risulta coerente con il criterio legale. Il Tribunale condanna pertanto la società ricorrente alla refusione delle spese in favore della controinteressata e della stazione appaltante, in misura di complessivi 2.000,00 euro ciascuna, oltre accessori di legge.

La decisione offre una lettura restrittiva della compensazione delle spese in caso di rinuncia: la facoltà di abbandonare il giudizio non si traduce in un beneficio economico per il ricorrente, nemmeno quando la fase cautelare abbia anticipato un giudizio di non fondatezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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