Annullamento parziale titolo edilizio e demolizione ex artt. 88 e 89 L.P (TAR Trentino-Alto Adige n. 43 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune che abbia annullato in autotutela, per falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, i titoli edilizi che avevano assentito la realizzazione di volumi poi rivelatisi fuori terra, applica correttamente la disciplina dell’abuso totale e non quella della parziale difformità. Quando l’annullamento sia integrale, non è configurabile alcuna difformità parziale rispetto al titolo. Anche nell’ipotesi di annullamento parziale, il termine di 120 giorni previsto per la parziale difformità costituisce un limite massimo, e l’Amministrazione può intimare la demolizione entro un termine più breve, purché congruo. La valutazione sull’impossibilità di demolire senza pregiudizio della parte conforme appartiene a una fase successiva all’ordinanza di demolizione. In caso di ampliamento di edificio esistente, l’inottemperanza comporta la sola esecuzione d’ufficio a spese del responsabile, senza acquisizione gratuita dell’area.

Il Fatto

I ricorrenti impugnano l’ordinanza con cui il Sindaco ha intimato la demolizione delle opere eseguite in base a tre concessioni edilizie annullate in via di autotutela e il ripristino dello stato legittimo dei luoghi, con termine di 90 giorni.

I titoli annullati avevano assentito la demolizione e ricostruzione di un muro di contenimento e la realizzazione di locali al secondo piano interrato. L’istruttoria comunale aveva accertato che i progetti rappresentavano il muro come esistente fin dal 2006, con altezze via via diverse, e che il retrostante riempimento artificiale era indicato come opera preesistente. In assenza di tale schermatura, i volumi sarebbero risultati fuori terra, oltre il limite di edificabilità del piano d’attuazione. Il provvedimento di autotutela non è stato impugnato. I ricorrenti hanno presentato progetti di sanatoria, poi ritirati o respinti, e hanno chiesto il rinvio della trattazione in attesa della definizione dell’ultima istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio nega il rinvio: la pendenza di un procedimento di sanatoria non sospende il giudizio sull’ordinanza di demolizione, ma al più sospende l’efficacia del provvedimento fino alla definizione dell’istanza, secondo l’orientamento richiamato del Cons. Stato, sez. VI, n. 2567/2023 e della sentenza n. 201/2022 dello stesso Tribunale.

Nel merito, il primo motivo sostiene l’applicazione dell’art. 89 L.P. n. 9/2018, con termine di 120 giorni, in luogo dell’art. 88. La censura non convince. Le concessioni n. 75/2016 e n. 88/2016 sono state annullate integralmente e non consentono di prospettare una difformità parziale. Quanto alla concessione n. 34/2015, annullata in parte qua, il termine di 120 giorni è un massimo, e il provvedimento richiama l’intero apparato sanzionatorio. La congruità dei 90 giorni è confermata dal fatto che lo stesso termine si applica alle opere pacificamente ascritte all’art. 88.

La valutazione sull’impossibilità di demolire senza pregiudizio della parte conforme attiene a una fase successiva: l’ordinanza costituisce il presupposto, non l’esito, di quella verifica.

Il secondo motivo è manifestamente infondato: le opere sono individuate mediante il richiamo ai titoli annullati e al provvedimento di autotutela, che le descrive analiticamente. Il terzo motivo è inammissibile, perché investe l’atto di annullamento mai impugnato; nel merito, l’affidamento non è tutelabile a fronte di un illecito permanente e di una situazione creata dalla non veritiera prospettazione del privato (Ad. Plen. n. 8/2017).

Il quarto motivo è infondato: trattandosi di ampliamento su immobile esistente, opera l’art. 88, comma 9, che prevede la sola demolizione d’ufficio senza acquisizione dell’area, conseguenza correttamente indicata nell’ordinanza. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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