Rinuncia al ricorso non notificata e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 471 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, quando non è notificata al controinteressato, non produce l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm., ma manifesta il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non già l’estinzione. La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Puglia le determinazioni dirigenziali del giugno 2020 con cui l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia ha preso atto e annullato la graduatoria di merito del concorso pubblico per la copertura di 2445 posti di operatore socio sanitario, unitamente all’avviso del 2 aprile 2020, ai verbali della commissione giudicatrice e agli atti presupposti, tra cui il bando e le deliberazioni aziendali.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla determinazione n. 2635 del 10 agosto 2020 e al verbale n. 56 del 4 agosto 2020, con cui la commissione ha revisionato i punteggi e ricollocato gli interessati. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato al ricorso e ai motivi aggiunti, chiedendo la declaratoria di estinzione con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la rinuncia è stata notificata all’Azienda e alla Regione il 16 dicembre 2024 e depositata il giorno successivo, ma non è stata notificata al controinteressato. Questa circostanza impedisce di ricondurre la fattispecie all’estinzione del giudizio disciplinata dall’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm.

In assenza della notifica al controinteressato, la volontà manifestata dalla parte ricorrente non determina l’effetto estintivo, ma disvela il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. La Corte qualifica quindi la sopravvenienza in termini di carenza di interesse, e non di rinuncia processuale perfezionata.

L’Azienda resistente, con memoria depositata il 18 dicembre 2024, ha aderito alla richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio. Tale adesione non muta il quadro processuale, poiché il vizio della notifica resta e la qualificazione giuridica della vicenda è rimessa al Collegio.

Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. La definizione in rito della controversia, senza esame nel merito delle censure, costituisce ragione sufficiente per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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