Rinuncia al ricorso e soccombenza virtuale nella carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 377 del 03.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso notificata alle amministrazioni resistenti oltre il termine di dieci giorni anteriori all’udienza e sottoscritta dal solo difensore non è idonea a produrre l’effetto dismissorio proprio dell’istituto, ma consente al giudice di desumere dalla dichiarazione, ove il suo contenuto sia chiaro e univoco, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di giudizio seguono la soccombenza della parte ricorrente, ove l’esame dell’atto impugnato ne riveli la manifesta infondatezza.
Il Fatto
Il ricorrente era stato sottoposto a misura cautelare nell’ambito di un procedimento penale definito con applicazione della pena su richiesta delle parti. In relazione a tale vicenda la Prefettura aveva disposto il ritiro delle armi detenute e, successivamente, respinto l’istanza di revoca presentata dall’interessato, rilevando che gli esiti istruttori non consentivano un pieno giudizio di affidabilità circa il possesso di armi.
Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso, deducendo violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S., eccesso di potere per carente istruttoria e travisamento dei presupposti, difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. La domanda cautelare era respinta. Nel corso del giudizio la difesa depositava nota con cui dichiarava di rinunciare al ricorso, in ragione dell’età del ricorrente e del venir meno dell’interesse alla detenzione dell’arma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la rinuncia risulta firmata dal solo difensore e notificata alle amministrazioni resistenti in data 21 maggio 2024, dunque senza l’osservanza del termine di dieci giorni anteriori all’udienza previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a., essendosi la pubblica udienza tenuta il 22 maggio 2024.
Preso atto di tale circostanza, il Tribunale applica l’art. 84, comma 4, c.p.a. e, in presenza di una dichiarazione dal contenuto chiaro e univoco, ne inferisce la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso introduttivo. Il ricorso è conseguentemente dichiarato improcedibile.
Sul regime delle spese il Collegio richiama il principio della soccombenza virtuale e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00. La statuizione si fonda sulla rilevata manifesta infondatezza del ricorso, posto che l’atto di riesame impugnato ha compiutamente e correttamente motivato in ordine alla permanenza del pericolo di abuso delle armi.
Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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