Rinuncia al ricorso e soccombenza virtuale sulle spese (TAR Trentino-Alto Adige n. 123 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, anche quando non rispetta il termine di dieci giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., è atto idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., con conseguente declaratoria di improcedibilità. Se le amministrazioni intimate si oppongono alla compensazione, il giudice liquida le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando la plausibile fondatezza delle eccezioni preliminari. È inammissibile per tardività il ricorso che censuri l’applicazione della disciplina urbanistica a una SCIA per la raccolta di scommesse quando l’atto lesivo sia costituito dall’ordine di conformazione, e non dal successivo provvedimento comunale che si limiti a prendere atto dell’inefficacia della segnalazione. È inoltre inammissibile per difetto di interesse attuale l’impugnazione dell’atto di avvio del procedimento, privo di autonoma attitudine lesiva.

Il Fatto

La ricorrente gestiva a Bolzano un esercizio di raccolta di scommesse in forza di licenza ex art. 88 TULPS, rilasciata dal Presidente della Provincia autonoma. Presentata al Comune una SCIA per l’autorizzazione all’attività, l’amministrazione comunale rilevava difformità tra lo stato dei luoghi e le mappature catastali ed esprimeva parere urbanistico negativo, invitando la società a conformare la segnalazione entro un termine, con avvertenza dell’inefficacia in caso di inerzia.

Accertata la mancata conformazione, il Comune notificava un atto recante sia l’avvio del procedimento per la decadenza dalla licenza, sia il divieto di prosecuzione dell’attività. La società impugnava tali atti davanti al TAR, chiedendo in via subordinata la rimessione alla Corte costituzionale della normativa provinciale intervenuta sulla materia. Nel corso del giudizio, a ridosso dell’udienza, la ricorrente notificava rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese; le amministrazioni intimate si opponevano alla compensazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che non ricorrono tutti i presupposti della rinuncia rituale: la notifica è avvenuta il 31 marzo 2025 per un’udienza fissata al 9 aprile successivo, quindi senza il rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza imposto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. La dichiarazione supera comunque le doglianze della ricorrente e, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., vale a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, desumibile dal comportamento della parte; il giudizio va pertanto dichiarato improcedibile, con richiamo a Cons. Stato, sez. IV, n. 4350 del 2024.

Sul regime delle spese, non essendo la compensazione concordata, il Tribunale applica il criterio della soccombenza virtuale. Il primo motivo di ricorso si appunta contro l’ordine di conformazione della SCIA per ragioni urbanistiche e contro il successivo atto comunale di divieto di prosecuzione. Quest’ultimo, però, ha effetto meramente dichiarativo: l’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990 prevede che, decorso il termine assegnato senza conformazione, l’attività si intende vietata ex lege, senza necessità di ulteriore provvedimento. Il Collegio richiama TAR Veneto, sez. II, n. 2661/2024 e TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 532/2018.

Contro gli atti dichiarativi sono ammissibili solo censure autonome, non vizi collegati all’atto presupposto: il provvedimento che ha applicato la disciplina urbanistica contestata è l’ordine di conformazione, notificato nel luglio 2024. Il ricorso, notificato oltre il termine di sessanta giorni, è dunque tardivo ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse attuale, perché rivolto contro un atto di avvio del procedimento privo di valore provvedimentale e non immediatamente impugnabile; il Collegio cita, tra le altre, Cons. Stato, sez. V, n. 2191/2017 e TRGA Trento n. 175/2018. Le spese, equitativamente liquidate, seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico della ricorrente in favore di ciascuna amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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