Rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Lazio n. 15892 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui il ricorrente rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, riferita a tutti i ricorrenti e non opposta dalle altre parti, determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo prende atto della sopravvenuta carenza di interesse e definisce la controversia in rito, senza esame del merito. La definizione esclusivamente processuale della causa, unita alla natura delle questioni trattate e al comportamento delle parti costituite, giustifica la compensazione delle spese di lite. Il principio opera sul piano processuale e presuppone che la rinuncia non incontri opposizione delle controparti.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, hanno impugnato il decreto del Ministero dell’istruzione e del merito n. 33 del 28.02.2023, nella parte in cui dispone lo scioglimento della riserva per quanti conseguano l’abilitazione entro il 30 giugno 2023, escludendo chi era già in possesso di titolo abilitante o idoneo all’accesso prima della legge 296/2006. La domanda era articolata per la declaratoria di nullità ex art. 21 septies legge 241/1990 e art. 31, comma IV, c.p.a., con estensione agli atti connessi e consequenziali.

Nel corso del giudizio il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria, non notificata alle parti, dichiarando di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con riferimento a tutti i ricorrenti, e chiedendo la compensazione delle spese. Non è seguita opposizione delle altre parti. La controversia giunge così alla definizione in rito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la portata dell’atto depositato. La memoria contiene una dichiarazione espressa di rinuncia al ricorso motivata da sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, riferita indistintamente a tutti i ricorrenti. A tale dichiarazione si accompagna la richiesta di compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale rileva l’assenza di opposizione da parte delle altre parti. Questo dato assume rilievo decisivo: la rinuncia non è contestata e non incontra resistenza processuale. Il giudice può quindi limitarsi a prendere atto dell’atto e a trarne le conseguenze sul piano dell’improcedibilità.

Il fondamento normativo è individuato nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria di improcedibilità non implica alcun accertamento sul merito dell’impugnazione del decreto ministeriale, né sulla fondatezza della pretesa sostanziale dei docenti. La controversia resta definita esclusivamente sul piano processuale.

Quanto alle spese, il Collegio richiama la definizione della causa esclusivamente in rito, la natura delle questioni trattate e il comportamento delle parti costituite. Su questi elementi fonda la disposta compensazione delle spese di giudizio, in accoglimento della richiesta formulata dal difensore dei ricorrenti.

Nel dispositivo il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensa le spese e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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