Inclusione dei sei scatti nell’indennità di buonuscita anche per i cessati a domanda (TAR Puglia n. 20 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla l. n. 472/1987, spetta anche al personale militare cessato dal servizio su domanda che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, ed è incluso anche nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, non solo della pensione. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è perentorio e la sua inosservanza non determina alcuna decadenza dal diritto. In tema di riliquidazione del TFS, la competenza territoriale del giudice amministrativo è determinata dalla residenza del pensionato e l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso proprio, deve essere provata dal debitore, che è onerato di allegare la data di comunicazione del prospetto di liquidazione.

Il Fatto

Alcuni ex appartenenti alla Guardia di Finanza, collocati a riposo su domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio, chiedevano la riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei scatti stipendiali biennali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Essi impugnavano il silenzio-rifiuto e gli atti di liquidazione adottati dall’INPS che non avevano riconosciuto il beneficio. L’istituto previdenziale si costituiva in giudizio sollevando tre eccezioni: incompetenza territoriale del giudice adito, prescrizione quinquennale e infondatezza della pretesa per i soggetti cessati a domanda. Nel corso del giudizio, l’INPS dichiarava di aver riconosciuto il beneficio per alcuni dei ricorrenti, chiedendo la cessazione della materia del contendere, e insistendo per gli altri nelle proprie difese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo non ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.La documentazione prodotta, oltre ad essere tardiva, attestava solo un precalcolo della riliquidazione senza prova dell’avvenuto pagamento delle somme. Ha poi disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale, osservando che la controversia riguarda una riliquidazione del trattamento di fine servizio e non la prima liquidazione. Ai sensi della circolare INPS n. 131 del 19 settembre 2017, per le riliquidazioni permane il criterio della residenza del pensionato: poiché gli interessati risiedono nell’area metropolitana di Bari, la competenza è stata radicata presso il TAR Puglia.

Il Collegio ha inoltre respinto l’eccezione di prescrizione. Ha precisato che l’eccezione di prescrizione è un’eccezione in senso proprio, gravando sulla parte debitrice l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi, in particolare la data in cui i ricorrenti hanno ricevuto il prospetto di liquidazione o l’ultimo ordinativo di pagamento. Tale prova era mancata, e il Tribunale ha rilevato che non si può addebitare al creditore di non essersi accorto dell’errore al solo vedere l’importo complessivo accreditato, citando Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3807 del 2024.

Quanto al dedotto effetto decadenziale, il giudice ha chiarito che il termine del 30 giugno, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987, non è qualificato come perentorio né è ricollegato ad alcuna conseguenza decadenziale. Tale termine incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo, non sul diritto al beneficio, escludendosi qualsivoglia disparità di trattamento tra chi presenta la domanda entro la scadenza e chi la presenta in anni successivi. La Corte ha richiamato sul punto l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato (nn. 1231/2019 e 2831/2023).

Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 estende il beneficio dei sei scatti a chi è collocato a riposo a domanda con 55 anni di età e 35 di servizio; il d.lgs. n. 165/1997 ne ha condizionato l’attribuzione al versamento della contribuzione residua; infine, l’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 ha espressamente previsto che ai fini del trattamento di fine servizio si considerano gli aumenti periodici, confermando il diritto anche per i cessati a domanda. Tale interpretazione, sostenuta da un consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo, è stata ritenuta l’unica conforme al principio di uniformità del trattamento previdenziale. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione del rapporto di servizio intercorso e della specificità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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