Atto plurimotivato e onere di impugnare tutte le ragioni (TAR Calabria n. 375 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento di un atto plurimotivato di segno negativo è subordinato alla censura di tutte le autonome motivazioni che lo sorreggono, ciascuna idonea da sola a sostenerne la decisione. L’accoglimento anche di uno solo dei motivi non reca alcuna utilità alla parte, perché il provvedimento continua a reggersi sull’altra ragione passata indenne al vaglio di legittimità. Ne deriva che le doglianze avverso le restanti motivazioni sono inammissibili per difetto di interesse. Il superamento in via fattuale di una delle plurime motivazioni deve essere dedotto con un motivo specifico: la sola allegazione in memoria della sua inconferenza non consente il recupero dell’esame nel merito in un giudizio a carattere impugnatorio.

Il Fatto

La ricorrente è una rete di laboratori privati accreditati costituita in attuazione del programma di razionalizzazione approvato con decreto commissariale del 31 ottobre 2017, n. 142. Un successivo decreto del 5 maggio 2021, n. 68, aveva escluso dalla rete una struttura, attratta a diversa aggregazione, con la conseguenza che non risultava superata la soglia delle 200.000 prestazioni. Il ricorso avverso quel provvedimento era stato respinto con sentenza n. 220 dell’11 febbraio 2022, non impugnata e divenuta definitiva.

Con il decreto commissariale del 16 marzo 2022, n. 22, la ricorrente è stata inserita nell’allegato 1.2, elenco dei soggetti provvisoriamente sospesi dall’operare per il Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento indicava due ragioni: la mancanza di un nuovo atto notarile che evidenziasse la composizione della rete dopo le rescissioni contrattuali, e una riserva sulla posizione di uno dei laboratori aggregati. La rete ha impugnato il decreto con tre motivi, incentrati sulla riserva e sul calcolo della soglia prestazionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente l’eccezione di difetto di interesse sollevata dalla Difesa Erariale. Il provvedimento impugnato si fonda su due distinte motivazioni e rientra perciò nella categoria degli atti plurimotivati, per i quali l’annullamento è condizionato alla presentazione di censure rivolte a tutte le autonome ragioni che sorreggono la decisione.

Il Tribunale richiama il precedente del Consiglio di Stato sez. V n. 10643 del 2022, secondo cui il mancato accoglimento anche di uno solo dei motivi determina l’inammissibilità degli altri, non potendo il privato trarre soddisfazione dall’accoglimento delle restanti censure. Viene poi richiamato il precedente della stessa Sezione, TAR Catanzaro sez. II n. 566 del 2024, cui il Collegio dichiara di voler dare seguito: l’inattaccabilità anche di una sola delle ragioni indipendenti vale a sorreggere il provvedimento.

Dall’esame dei motivi emerge che la ricorrente non ha censurato la parte in cui il decreto rileva la mancanza del nuovo atto notarile sulla composizione della rete. L’omessa impugnazione è confermata dalla stessa parte, che nella memoria ex art. 73 c.p.a. ha dichiarato di non avere interesse a muovere specifica censura sul punto, ritenendolo superato e inconferente.

Il Collegio ritiene che l’inconferenza e il superamento in via fattuale di una delle plurime motivazioni debbano essere dedotti e dimostrati mediante la proposizione di un motivo specifico. In un giudizio a carattere impugnatorio, le argomentazioni svolte nella memoria a sostegno dell’irrilevanza della motivazione non consentono di recuperare l’esame nel merito sotto quel profilo.

Non convince neppure la tesi secondo cui il rilievo sarebbe stato posto tra parentesi quasi a ritenerlo risolto: nel caso concreto l’inserimento tra parentesi è accompagnato da grassetto e sottolineato, che rendono la motivazione graficamente più evidente dell’altra, invece censurata. Non sussiste comunque una regola di inferenza logica per cui una perifrasi tra parentesi diventi inutile o irrilevante.

Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse, con assorbimento delle questioni di merito e delle ulteriori eccezioni di inammissibilità. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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