Risoluzione della convenzione PIP riservata alla Giunta e non al dirigente (Cons. Stato n. 10403 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dispone la risoluzione della convenzione urbanistica per inadempimento, con conseguente retrocessione del lotto assegnato in area PIP, è atto riservato alla competenza della Giunta comunale e non del dirigente. Esso non esprime indirizzo politico-amministrativo generale, ma attua un assetto di interessi già definito in convenzione, previa attività ricognitiva dei presupposti di fatto. Il relativo vizio di incompetenza è assorbente rispetto alle censure di merito sull’inadempimento e sulla quantificazione delle conseguenze. Una volta annullato l’atto per incompetenza, il giudice non può dettare le regole dell’azione amministrativa all’organo che non ha ancora esercitato il proprio munus.

Il Fatto

Un privato e un Comune stipulano nel 2004 un contratto di compravendita di un’area destinata a insediamenti produttivi, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 865/1971. Il titolo edilizio viene rilasciato nel 2006; l’acquirente realizza solo le fondazioni e parte della struttura prefabbricata e nel 2010 chiede una proroga dei termini.

Dopo più avvii del procedimento, il Comune nel 2023 dichiara improcedibile una SCIA in sanatoria e, con determinazione dirigenziale, dispone la risoluzione del contratto e la retrocessione del lotto, invocando la clausola risolutiva espressa per il mancato completamento dei lavori entro trentasei mesi. Il TAR Umbria respinge il ricorso; l’interessato appella, deducendo tra l’altro l’incompetenza del dirigente.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato concentra l’esame sul primo motivo, riconoscendogli carattere assorbente. La controversia riguarda un provvedimento dirigenziale di risoluzione per inadempimento di una convenzione ex art. 27 della legge n. 865/1971, con retrocessione del lotto in area PIP.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il provvedimento che dispone la decadenza o la risoluzione non è espressione dell’indirizzo politico-amministrativo generale dell’ente, ma atto meramente attuativo dell’assetto di interessi definito in convenzione, che presuppone un’attività amministrativa ricognitiva dei presupposti di fatto. Da qui la competenza della Giunta comunale, affermata da Cons. Stato, sez. IV, n. 10668 del 2022, che a sua volta richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 2629 del 2010, con estensione del principio anche ai provvedimenti di risoluzione delle convenzioni urbanistiche in generale (Cons. Stato, sez. IV, n. 3597 del 2013).

La sentenza di primo grado aveva invece qualificato l’atto come attività di gestione, rimessa ai dirigenti dall’art. 107 TUEL. Il Consiglio di Stato riforma sul punto e dichiara l’illegittimità della determinazione dirigenziale per vizio di incompetenza.

Gli ulteriori motivi sono dichiarati assorbiti: nessun interesse al loro esame sussiste in funzione dell’effetto conformativo del giudicato di annullamento rispetto a future determinazioni dell’organo competente, non potendo il giudice dettare regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5 del 2015). Neppure l’evidenza dell’inadempimento vale a superare il vizio.

Per la stessa ragione resta assorbita la censura avverso la nota di improcedibilità della SCIA in sanatoria: la possibilità di completare le opere dipende dalla previa rideterminazione dell’amministrazione sulla sorte della convenzione, che ne costituisce il presupposto. Le spese sono compensate in ragione delle persistenti oscillazioni giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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