L’aggravante del metodo mafioso non si applica per condotte verso i coindagati (Cass. pen. Sez. 2 n. 9202 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento de libertate che censuri l’esclusione di un’aggravante prospettando una diversa valutazione del quadro indiziario, poiché il controllo di legittimità è circoscritto alla verifica della mancanza o manifesta illogicità della motivazione e non può risolversi in una rivalutazione del merito. In particolare, la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non può ritenersi integrata laddove la condotta intimidatoria o coartativa sia posta in essere non nei confronti dei soggetti passivi del reato, ma dei coindagati. La violenza o la minaccia devono, infatti, richiamare nella sensibilità della vittima la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo, sicché la sudditanza di un coindagato verso un altro non è di per sé sufficiente a configurare la contestata aggravante.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Messina proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina che, pronunciando in sede di riesame, aveva annullato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari nella parte in cui aveva escluso, per l’indagato, l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 512-bis cod. pen.
Secondo la prospettazione del ricorrente, l’aggravante sarebbe dovuta ritenere sussistente sotto il profilo del metodo mafioso, in considerazione del rapporto di sudditanza tra l’indagato e un giovane coindagato, che sarebbe stato redarguito più volte e che avrebbe assunto il ruolo di prestanome in una società, nonché sotto il profilo della finalità di agevolazione mafiosa, in ragione del contesto organizzato di riferimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito che il controllo di legittimità sui provvedimenti de libertate è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato, al fine di verificarne le ragioni giuridiche e l’assenza di illogicità evidenti. La sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle aggravanti contestate è rilevabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Il Tribunale, nelle pagine indicate, aveva illustrato compiutamente le ragioni per le quali l’aggravante non potesse ritenersi sussistente nella sua duplice accezione. Il ricorso del Pubblico Ministero, al contrario, si era limitato a proporre una diversa e più favorevole valutazione degli elementi indiziari, operazione che non è consentita nel giudizio di legittimità, il quale non riguarda né la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti.
Quanto, in particolare, al profilo del metodo mafioso, la Corte ha chiarito che la condotta che disvela la particolare coartazione e la conseguente intimidazione proprie delle organizzazioni mafiose deve essere esercitata sui soggetti passivi del reato, non sui coindagati. Nel caso di specie, la condotta tenuta dall’indagato nei confronti del coindagato, pur potendo essere sintomatica di un rapporto di sudditanza personale, non era idonea a configurare la contestata aggravante, atteso che la violenza o la minaccia devono richiamare nella sensibilità della vittima la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del Pubblico Ministero ricorrente agli adempimenti di cancelleria previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori
- Art. 94 c.p.p. – Termine per l'intervento