Ottemperanza al titolo del giudice civile e commissario ad acta dirigente ministeriale (TAR Sicilia n. 1626 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo. La nomina del commissario ad acta in capo a un dirigente della stessa amministrazione resistente è legittima e non comporta compenso, rientrando tale attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettato per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, è applicabile per analogia a tutte le altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice civile ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma, mediante emissione di carta docenti o analoghi buoni elettronici. L’amministrazione non ha provveduto spontaneamente, così da rendere necessaria l’esecuzione coattiva del titolo.

Il Ministero si è costituito in giudizio tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato. L’Ufficio Scolastico regionale non si è costituito. Il ricorrente ha depositato una nota prima della camera di consiglio, sulla cui rilevanza processuale il Collegio si è soffermato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto irrilevante la nota depositata dalla parte prima della trattazione, perché non rispettava i termini a ritroso previsti per il rito dell’ottemperanza e non trovava copertura nella disciplina emergenziale del Covid-19, rimasta in vigore, per quanto di ragione, solo per le udienze da remoto finalizzate allo smaltimento dell’arretrato: ipotesi non sussistente nel caso concreto.

Nel merito, il TAR ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Sussiste, in particolare, il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla documentazione in atti, nonché l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova.

Il ricorso è stato dunque accolto. Il TAR ha ordinato all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di inutile decorso, ha nominato quale commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio e con un ulteriore termine di sessanta giorni.

Sulla spettanza del compenso al commissario, il Collegio ha escluso qualsiasi emolumento, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno, ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge ma applicabile per analogia a tutte le altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a una serie di precedenti conformi.

Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza; che il depositario deve procedere esclusivamente tramite la procedura P.A.T. con il modulo dedicato; e che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza costituisce ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate secondo i minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, in misura inferiore rispetto alla richiesta della parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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