Riparto del budget di branca tra programmazione regionale e discrezionalità dell’ASP (TAR Sicilia n. 4043 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assistenza specialistica ambulatoriale accreditata, la normativa di settore configura un sistema bifasico: alla Regione spetta la determinazione del budget complessivo del servizio sanitario e la sua ripartizione tra le Aziende sanitarie, mentre all’ASP è affidata la contrattazione con le strutture private convenzionate, nel rispetto dei tetti di spesa e del fabbisogno accertato. La programmazione regionale non è immutabile: essa va adeguata al fabbisogno concreto, alla produzione effettiva e alle liste d’attesa. Rientra pertanto nella discrezionalità dell’Azienda il riequilibrio delle risorse tra le diverse branche dello stesso erogatore accreditato, previa verifica della maggiore produzione e del fabbisogno effettivo. Tale scelta è insindacabile nel merito salvo macroscopici vizi di illogicità o arbitrarietà.
Il Fatto
La società ricorrente eroga prestazioni specialistiche nella branca di Medicina Nucleare per conto del servizio sanitario, in forza di contratto di assegnazione del budget stipulato con l’ASP. Con istanza del 2017 chiedeva la rinegoziazione in aumento del budget di branca, deducendo un fabbisogno assistenziale insoddisfatto e il carattere innovativo delle prestazioni rese.
Con la deliberazione n. 1163 del 06.08.2021 l’ASP assegnava alla struttura controinteressata un budget provvisorio per il 2021 pari a € 533.256,17, già di pertinenza della ricorrente, prelevandolo dall’aggregato della branca di Medicina Nucleare per incrementare le prestazioni di Radiodiagnostica. La ricorrente impugnava l’atto e la nota presupposta davanti al TAR Sicilia, deducendo incompetenza dell’Azienda, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e disparità di trattamento. Nel corso del giudizio l’ASP sospendeva gli effetti della deliberazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il riparto di competenze fondato sul d.lgs. n. 502/1992 e sulla legge regionale n. 5/2009. Le censure di incompetenza non colgono nel segno: la determinazione dei tetti di spesa e degli aggregati resta regionale, ma la fase successiva di contrattazione e di impiego delle risorse assegnate appartiene alle Aziende sanitarie territoriali.
Il Tribunale valorizza la legge regionale n. 87/1980, che attribuisce alle Aziende siciliane l’onere di assicurare i livelli essenziali di assistenza nel proprio ambito, con margini di discrezionalità nella previsione delle prestazioni da contrattualizzare. Ne deriva che la programmazione regionale non è rigida, ma deve adeguarsi al fabbisogno concreto, alla produzione effettiva e alle liste d’attesa, per garantire tempestività delle cure ed evitare trasferimenti fuori regione.
Il fondamento dell’operato aziendale è individuato nell’art. 11 del D.A. n. 2087/2018, confermato dal successivo D.A. n. 1199/2019, che demanda alle Aziende la facoltà di operare il riequilibrio tra le diverse branche del singolo erogatore accreditato, previa verifica della maggiore produzione remunerata e del fabbisogno effettivo. L’ASP ha quindi legittimamente ridestinato le risorse alla risonanza magnetica, alla TAC e alla mammografia.
L’istruttoria aziendale aveva evidenziato tempi medi di attesa tra i 68 e i 91 giorni per tali prestazioni, contro i 10 giorni della medicina nucleare, in linea con il Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa e con il piano di recupero adottato in corso di pandemia. La gestione dei tempi di attesa costituisce priorità delle Aziende territoriali.
Non emergono dunque profili di eccesso di potere, illogicità o disparità di trattamento, né carenze istruttorie o motivazionali: le determinazioni impugnate sono espressione del potere discrezionale di programmazione e razionalizzazione delle risorse a livello locale, coerente con la programmazione regionale. Il ricorso è respinto nel merito, con compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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