Ripartizione quote RSA tra SSN e utenti secondo setting effettivo (Cons. Stato n. 9508 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il criterio di riparto del costo delle prestazioni socio-sanitarie residenziali tra Servizio sanitario nazionale e utente si ricollega alla natura e all’intensità assistenziale della prestazione effettivamente erogata, e non alla qualificazione soggettiva della struttura. L’art. 30 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 impone l’imputazione integrale al SSN dei soli trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale e la compartecipazione al 50% per i trattamenti di lungoassistenza. Nella fase transitoria di conversione delle strutture preesistenti, non essendosi perfezionati autorizzazione e accreditamento secondo il nuovo regolamento regionale, è ragionevole che l’Amministrazione applichi un criterio programmatorio prudenziale di prevalenza, ricondicendo le pregresse residenze al setting di mantenimento. È invece illegittima l’assimilazione automatica della struttura alla nuova tipologia estensiva, fondata sul tipo di erogatore anziché sulla prestazione.

Il Fatto

Alcuni familiari di persone non autosufficienti, coobbligati al pagamento della retta di ricovero presso residenze sanitarie assistenziali contrattualizzate con il servizio sanitario regionale ai sensi del previgente r.r. Puglia n. 3/2005, impugnavano la delibera di Giunta regionale n. 659 del 16 maggio 2023. Quest’ultima aveva fatto cessare dal 30 giugno 2023 il regime transitorio che limitava ai nuovi ingressi l’applicazione della quota di compartecipazione al 50% a carico del SSR, estendendola anche ai pazienti già in struttura.

I ricorrenti deducevano che le residenze in questione erogassero prestazioni riconducibili al setting estensivo, con conseguente integrale imputazione al SSN, e che la riclassificazione implicita violasse i livelli essenziali di assistenza e il legittimo affidamento. Il TAR Puglia accoglieva il ricorso, ravvisando un errore di classificazione e un difetto di istruttoria. La Regione appellava, e gli originari interventori ad adiuvandum proponevano appello incidentale avverso la declaratoria di inammissibilità del loro intervento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello incidentale. La delibera incide direttamente sulla posizione degli interventori, elevando la quota a loro carico dal 30% al 50%: si tratta di lesione diretta, non di un pregiudizio meramente materiale, con conseguente necessità di impugnazione autonoma. Il termine decorreva dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, regolarmente avvenuta, onde la tardività dell’atto notificato solo il 21 dicembre 2023.

Nel merito, la Corte condivide le critiche alla sentenza. Il criterio di riparto previgente, fondato sul 70% a carico del SSN e sul 30% a carico dell’utente, non trova più rispondenza nell’ordinamento, stante il carattere vincolante delle prescrizioni del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, richiamate da Corte cost. n. 190 del 2022 quanto al divieto di erogare livelli ulteriori per le Regioni in piano di rientro. La Regione era quindi tenuta a rivedere le quote.

Parimenti infondata è la pretesa di attingere al regime delle RSA estensive. Le residenze preesistenti assicurano un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa con alta tutela alberghiera, su orizzonte temporale indeterminato; le nuove strutture estensive erogano invece trattamenti ad elevata tutela sanitaria, finalizzati al recupero funzionale e di durata predeterminata. La diversità ontologica e normativa delle prestazioni osta all’assimilazione.

Il nuovo impianto, incentrato sul nucleo di assistenza e sulla compresenza di nuclei diversi nella medesima struttura, sposta l’attenzione dalla qualificazione dell’erogatore alla natura della prestazione. La tesi accolta dal TAR anticipa la classificazione demandata alla Regione e culminante nell’accreditamento, in un contesto ancora liquido. Del tutto ragionevole è dunque il criterio prudenziale di prevalenza, che applica alle strutture preesistenti il riparto del mantenimento.

Le censure riproposte dagli appellati non reggono: il carattere in parte vincolato della delibera esclude la violazione dell’affidamento, mentre la natura di atto generale esclude uno specifico onere motivazionale ex art. 3, comma 2, l. n. 241/1990. L’appello principale è accolto e il ricorso di primo grado respinto; spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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