Vincolo indiretto e inedificabilità non assoluta se il progetto è sottoponibile alla Soprintendenza (TAR Lombardia n. 1429 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo indiretto previsto dall’art. 45 d.lgs. n. 42/2004 non ha contenuto prescrittivo tipico e rimette all’apprezzamento dell’amministrazione la determinazione delle misure utili alla protezione del bene, fino all’inedificabilità assoluta, nei limiti in cui essa sia richiesta dalla tutela dei valori protetti. Il potere di imposizione è espressione di discrezionalità tecnica, governata dall’applicazione di regole di giudizio tecnico, senza ponderazione degli interessi confliggenti. Il confronto tra interesse pubblico e interesse del proprietario, secondo il principio di proporzionalità, si colloca a valle, nella fase attuativa del vincolo. Non integra perciò inedificabilità assoluta la prescrizione che consenta di sottoporre alla Soprintendenza i progetti di modifica delle aree tutelate.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un lotto ubicato in area classificata come verde privato tutelato, caratterizzata dalla presenza di un parco con alberi d’alto fusto e già assoggettata a vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004. Nel 2003 e nel 2009/2010 la società aveva ottenuto dalla Soprintendenza autorizzazioni ad ampliare un fabbricato esistente, poi non realizzate.
Con decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la Soprintendenza ha dichiarato di interesse storico-artistico l’Oratorio di San Martino con i relativi beni mobili e ha dettato, ai sensi dell’art. 45 d.lgs. n. 42/2004, prescrizioni di tutela indiretta sulla zona di rispetto, comprensiva dei lotti della ricorrente. La società impugna le sole prescrizioni indirette, deducendo violazione del principio di proporzionalità, difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita l’oggetto del giudizio: il ricorso è proposto esclusivamente avverso le prescrizioni indirette, non contro la dichiarazione di interesse storico-artistico dell’immobile. La ricorrente stessa ha chiarito di non contestare il vincolo in sé, ma l’asserita inedificabilità assoluta imposta sull’intero lotto.
Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui il vincolo indiretto investe la fascia di rispetto, che non coincide con i confini perimetrali dei singoli immobili ma va stabilita in rapporto alla consistenza della cornice ambientale, e può essere imposto sull’area prospiciente o anche solo in vista del bene culturale (TAR Salerno, sez. II, n. 158 del 2022; Cons. Stato, sez. VI, n. 2839 del 2018). Il potere di apposizione è espressione di discrezionalità tecnica.
Il sacrificio dell’interesse del proprietario si riduce a valle della dichiarazione, nella fase attuativa, dove avviene il confronto tra interessi secondo il principio di proporzionalità, potendo implicare un parziale sacrificio dell’interesse pubblico primario per la parte non strettamente necessaria alla tutela (TAR Lombardia, sez. III, n. 1679 del 2021, che richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 2061 del 2020).
Su questa base la censura è infondata. Il provvedimento prevede alla lett. e) del punto 4 che qualunque progetto di modifica dello stato attuale degli esterni delle aree assoggettate a tutela indiretta sia sottoposto alla Soprintendenza per il parere di conformità. La lett. b) vieta ulteriore attività edilizia negli ambiti già edificati, ma la conclusiva lett. e) non esclude del tutto la possibilità di realizzare una costruzione, nei limiti eventualmente consentiti.
La formula della lett. e), pur non inequivoca, non preclude alla ricorrente di presentare un progetto di modifica dell’area esterna, incluso un progetto edilizio da sottoporre al vaglio della Soprintendenza, evenienza non verificatasi. Il ricorso è pertanto respinto siccome infondato. Le spese sono compensate in ragione della natura delle questioni e dell’ambigua formulazione del vincolo.
Nota della Redazione
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