Respingimento della domanda cautelare per mancanza del periculum in mora nella contestazione degli extraprofitti (TAR Lombardia n. 586/2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il requisito del periculum in mora non può ritenersi integrato dal mero pregiudizio patrimoniale derivante dall’esecuzione di pretese economiche, quando queste siano ragionevolmente prevedibili e le somme possano formare oggetto di successivo recupero. L’operatore del settore energetico, chiamato ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, è tenuto ad approntare le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare pretese ragionevolmente prevedibili. L’allegazione di uno stato di insolvenza irrimediabile conseguente al recupero forzoso o alla compensazione con gli incentivi deve essere supportata da adeguato corredo probatorio, non potendosi fondare su relazioni tecniche predisposte unilateralmente dal medesimo operatore economico.
Il Fatto
Numerosi operatori del settore fotovoltaico hanno impugnato dinanzi al TAR Lombardia la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 266/2022/R/eel, recante attuazione dell’art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli atti applicativi del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è stato esteso nel corso del tempo anche alle deliberazioni ARERA n. 143/2023/R/Eel e, da ultimo, con motivi aggiunti depositati nell’aprile 2026, alle fatture emesse dal GSE e alle diffide di pagamento, nonché agli avvisi di compensazione degli importi dovuti a titolo di extraprofitti con gli incentivi spettanti. I ricorrenti hanno dedotto plurimi profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con il diritto dell’Unione Europea, chiedendo la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente riservato al merito la valutazione circa la sussistenza della giurisdizione amministrativa in relazione ai motivi aggiunti dell’aprile 2026, con i quali vengono contestate fatture adottate dal GSE, trattandosi di questione che involge l’ambito della giurisdizione e che richiede un approfondimento istruttorio non compatibile con la fase cautelare.
Nel merito della domanda cautelare, il TAR ha ritenuto insussistente il requisito del periculum in mora. L’ordinanza evidenzia che il pregiudizio derivante dal pagamento delle fatture ha natura esclusivamente patrimoniale e che le somme versate sono suscettibili di recupero all’esito del giudizio di merito. Tale circostanza, di per sé, non integra il requisito della gravità e irreparabilità del danno richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm.
Il Collegio ha inoltre osservato che, in ragione del tempo di maturazione delle pretese avanzate dal GSE e del noto quadro normativo di riferimento, l’operatore del settore energetico era tenuto ad approntare misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare la situazione determinatasi, avendo riguardo anche agli investimenti effettuati a fronte di pretese ragionevolmente prevedibili. La prospettata situazione di pregiudizio non può pertanto essere considerata imprevedibile.
Quanto alla dedotta situazione di insolvenza irrimediabile che deriverebbe dal recupero forzoso delle somme o dalla compensazione con gli incentivi, il TAR l’ha ritenuta sfornita di adeguato supporto probatorio, essendo le relative allegazioni incentrate su relazioni predisposte unilateralmente dagli stessi operatori economici e non suffragate da riscontri oggettivi. In assenza del requisito del periculum in mora, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase in considerazione della novità e peculiarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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