Ripiano dispositivi medici, cessazione materia solo con attestazione regionale (TAR Lazio n. 3917 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nei giudizi sul ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici integra una fattispecie complessa, il cui perfezionamento non dipende dal solo versamento della quota ridotta da parte dell’azienda fornitrice. È necessario, altresì, che la Regione o la Provincia autonoma accerti il tempestivo pagamento con apposito provvedimento, lo pubblichi nei propri bollettini e siti istituzionali e lo comunichi senza indugio alla segreteria del TAR Lazio. In difetto di tale attestazione regionale, non si determina l’effetto estintivo dell’obbligazione né la cessazione della materia del contendere. L’intervenuta adesione alla procedura agevolata e l’affermato pagamento consentono tuttavia di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava il decreto con cui il Direttore del dipartimento salute di una Regione aveva definito gli elenchi delle aziende tenute al ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni dal 2015 al 2018, insieme agli atti statali e regionali presupposti. Il contenzioso veniva incardinato davanti al TAR Lazio.
Nel corso del giudizio la ricorrente dichiarava di aver aderito alla procedura di riduzione del debito introdotta dall’art. 8, comma 3, del D.L. n. 34/2023, convertito con la legge n. 56/2023, e di aver versato la quota ridotta del 48 per cento. Chiedeva quindi che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il testo dell’art. 8, comma 3, del D.L. n. 34/2023, ove si prevede che le aziende fornitrici versino a ciascuna Regione la restante quota nella misura del 48 per cento dell’importo indicato nei provvedimenti di ripiano, e che l’integrale e tempestivo versamento estingua l’obbligazione per gli anni 2015-2018, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale.
La norma affida alle Regioni il compito di accertare il tempestivo versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, determinando così la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Da questa disciplina il Tribunale ha tratto la natura di fattispecie complessa dell’istituto: perché si produca l’effetto estintivo devono ricorrere cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta e l’attestazione regionale del medesimo, adempimento gravante su un soggetto diverso dall’azienda fornitrice. Il perfezionamento dell’esito dipende quindi dal concorso di condotte imputabili a parti differenti.
Poiché l’esito della cessazione della materia del contendere integra una pronuncia di tipo sostanziale e non meramente processuale, il Collegio ha rilevato che nel fascicolo non risultava depositato alcun atto regionale di accertamento del pagamento, né alcuna comunicazione in tal senso era pervenuta al Tribunale. La richiesta di declaratoria non ha potuto pertanto trovare accoglimento.
Il Tribunale ha tuttavia valorizzato la dichiarazione della ricorrente unitamente all’adesione alla procedura di decurtazione e all’affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie, desumendone il venir meno di ogni residua utilità della decisione. In applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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