L’utilizzo istruttorio delle trascrizioni del processo penale (TAR Lombardia n. 2688 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La documentazione inerente a un procedimento penale, comprendente anche le risultanze delle indagini preliminari, può essere utilizzata nel processo amministrativo, ispirato al principio di atipicità dei mezzi istruttori di cui all’art. 64 cod. proc. amm., con il solo limite della pertinenza e della credibilità. L’assenza di preclusioni riguarda non soltanto le prove acquisite in sede dibattimentale, ma anche le emergenze processuali relative alle indagini preliminari, nonché i dati istruttori ricavabili dagli atti del procedimento. L’acquisizione di un file video, di dimensioni tali da impedirne il deposito telematico, va disposta ai sensi dell’art. 9, comma 8, delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, mediante deposito in tre copie presso la Segreteria.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal provvedimento con cui il Questore ha applicato al ricorrente la misura di prevenzione personale atipica del DASPO, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, in relazione agli eventi occorsi in occasione di un incontro di calcio. Il provvedimento è stato impugnato unitamente al diniego di accesso agli atti.
Nelle more del giudizio, la parte ricorrente ha depositato un’articolata istanza istruttoria ai sensi dell’art. 65 cod. proc. amm., chiedendo l’acquisizione di un file video ritraente i fatti, la prova testimoniale scritta nei confronti di due soggetti e i verbali di trascrizione delle loro deposizioni rese nel processo penale connesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto parzialmente l’istanza, disponendo l’acquisizione del file video, ritenendolo potenzialmente rilevante in giudizio in quanto afferente ai fatti oggetto del provvedimento gravato. L’acquisizione è stata disposta nelle forme del deposito materiale presso la Segreteria, in tre copie, stante l’impossibilità del deposito telematico per le dimensioni del file.
Quanto alle trascrizioni delle deposizioni rese dai medesimi soggetti nel procedimento penale, il Tribunale ne ha disposto l’acquisizione, aderendo al principio di diritto per cui la documentazione inerente a un procedimento penale può essere utilizzata nel processo amministrativo. Il Collegio ha richiamato il limite della pertinenza e della credibilità, rilevando l’assenza di preclusioni in ordine all’utilizzo istruttorio delle emergenze delle indagini preliminari.
È stata invece respinta la richiesta di acquisire le testimonianze scritte, ritenuta sovrabbondante in ragione della contemporanea acquisizione delle trascrizioni delle deposizioni rese dai medesimi soggetti nel processo penale connesso.
Il Tribunale ha infine dichiarato la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito, fissando l’udienza di discussione entro il primo trimestre del 2027.
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Nota della Redazione
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