Ripiano spese dispositivi medici e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 14931 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della società fornitrice di aver versato la quota del 25 per cento degli importi del ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito. Il giudice amministrativo prende atto di tale circostanza e dichiara l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche in mancanza delle attestazioni regionali di avvenuto versamento prescritte dalla stessa norma. La cessazione dell’interesse sostanziale, conseguente all’estinzione dell’obbligazione, prevale sull’assetto procedurale della cessazione della materia del contendere. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio la determinazione della Provincia Autonoma di Trento con cui erano stati definiti gli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del D.L. n. 78/2015. Con il ricorso erano stati impugnati anche i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida, oltre agli atti presupposti.
Nel corso del giudizio la ricorrente depositava, in data 7 luglio 2026, un atto con cui dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, avendo provveduto al versamento della quota del 25 per cento prevista dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il testo dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, che qualifica come assolti gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 con il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La norma prevede che l’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
La stessa disposizione attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito di accertare l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Tribunale rileva che le amministrazioni regionali non hanno prodotto in giudizio le attestazioni richieste dalla normativa. Tale omissione, tuttavia, non impedisce la definizione del ricorso: il Collegio ritiene di dover comunque valutare la dichiarazione del 7 luglio 2026 della parte ricorrente.
La dichiarazione evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso. Il venir meno dell’interesse sostanziale, conseguente all’assolvimento dell’obbligo tramite il versamento della quota ridotta, rende improcedibile l’impugnazione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio dispone quindi la compensazione delle spese tra le parti costituite, in considerazione dei giusti motivi ravvisati nella peculiarità della vicenda e nell’assetto normativo sopravvenuto.
Nota della Redazione
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