Esecuzione del giudicato e astreinte nel rito dell’ottemperanza (TAR Campania n. 3747 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato fissando un termine all’adempimento. Su richiesta di parte, la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere determinata nella misura degli interessi legali, che la norma stessa non considera manifestamente iniqua. Nei giudizi di pagamento di somme di denaro la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. All’ulteriore inerzia pone rimedio la nomina del commissario ad acta, che si sostituisce all’amministrazione inottemperante.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 1122/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a pagarle la somma di euro 500 mediante emissione di buono elettronico, la cosiddetta carta del docente, oltre spese di giudizio.
Premesso il passaggio in giudicato della pronuncia, la ricorrente ha denunciato che la stessa non è stata eseguita. Ha quindi domandato che la sezione ordinasse all’amministrazione di provvedere, fissando allo scopo un termine, con nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia e condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il Collegio rileva che l’amministrazione, costituitasi con atto di stile, non ha fornito elementi ostativi all’accoglimento. L’inerzia rispetto al giudicato formatosi sulla pronuncia del giudice del lavoro integra il presupposto del rito dell’ottemperanza.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, presso il medesimo Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dell’amministrazione.
Il commissario, decorso infruttuosamente il termine, porrà in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese entro un ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
È accolta anche la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che consente al giudice di fissare, su richiesta di parte, la somma dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Nei giudizi di pagamento di somme di denaro la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza, e non può ritenersi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. L’amministrazione è dunque condannata al pagamento di una somma pari agli interessi legali sull’importo dovuto, dalla comunicazione della sentenza fino all’effettivo adempimento. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.