Rescissione del giudicato: onere di allegazione sulla mancata conoscenza del processo (Cass. pen. Sez. II n. 39771 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, l’imputato che deduca la mancata conoscenza incolpevole del processo è gravato di un onere di allegazione che, pur non coincidendo con l’onere della prova, deve fornire un principio di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verifica processuale, utili a rendere credibile l’impedimento dedotto. Non basta invocare l’inerzia o l’irreperibilità del difensore di fiducia: occorre allegare i tentativi di contatto e le concrete iniziative assunte per reperirlo e per conoscere la data dell’udienza. L’imputato che, nella posizione processuale già assunta, disponga dei riferimenti oggettivi, soggettivi e spazio-temporali del procedimento, è tenuto ad attivarsi per acquisire notizie sul suo esito.

Il Fatto

La vicenda processuale prende avvio dalla condanna del ricorrente, pronunciata dal Tribunale di Alessandria, poi confermata in appello, divenuta irrevocabile. Lo stesso condannato propone istanza di rescissione del giudicato sostenendo di non aver avuto conoscenza del giudizio di appello: il difensore di fiducia, dopo aver depositato l’atto di impugnazione, non avrebbe più risposto alle richieste di informazioni, rendendo impossibile apprendere la data dell’udienza.

La Corte di appello di Torino dichiara inammissibile l’istanza. Il condannato ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione alla disciplina dell’assenza dell’imputato di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. e, con il secondo, il difetto di motivazione sulla verifica dell’effettiva conoscenza dell’udienza e sull’esclusione della colpevole ignoranza del processo.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. Il percorso argomentativo muove dal principio di diritto richiamato dalla Corte territoriale: sull’imputato grava un onere di allegazione che offra un principio di prova della mancata conoscenza incolpevole del processo. Il riferimento è a Sez. V n. 7428 del 18.12.2024, dep. 24.02.2025, Rv. 287645-01.

La Corte valorizza anzitutto un dato processuale oggettivo: l’imputato era stato presente nel giudizio di primo grado, assistito dal precedente difensore di fiducia, presso il quale aveva eletto domicilio e che aveva proposto l’appello avverso la sentenza di condanna. La posizione di parte processuale già assunta esclude, dunque, qualsiasi estraneità rispetto al procedimento.

Il secondo passaggio riguarda il contenuto dell’allegazione. Il ricorrente non ha indicato alcun tentativo, anche solo infruttuoso, di contattare il difensore, né le iniziative concretamente assunte per reperirlo e per conoscere la data dell’udienza del procedimento di appello, per il quale aveva conferito mandato ed eletto domicilio professionale.

Il terzo rilievo è di ordine sostanziale. Nella sua posizione, l’imputato disponeva di tutti i riferimenti oggettivi, soggettivi e spazio-temporali che definivano le coordinate identificative del processo, e poteva quindi attivarsi per acquisire notizie sul suo andamento e sul suo esito. Proprio tale possibilità giustifica la conclusione della Corte territoriale: l’omessa informazione configura una colpevole ignoranza del giudizio.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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