La condotta incompatibile con l’affidamento in prova impone la revoca della misura (Cass. pen. Sez. 7 n. 19568 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale è legittima quando, durante l’esecuzione della misura, emergano condotte incompatibili con la prosecuzione della stessa, quali la commissione di reati sintomatici di una personalità pericolosa e della totale carenza di consapevolezza del beneficio concesso. La valutazione del tribunale di sorveglianza, basata su elementi concreti quali diffide, verbali e provvedimenti custodiali, non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e completa. La revoca può essere retrodata all’inizio dell’esecuzione della misura quando la prognosi risocializzante risulti solo apparente.
Il Fatto
Il tribunale di sorveglianza di Roma revocava la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di un soggetto che, durante l’esecuzione della misura, era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver fabbricato e collocato nel giardino di un’abitazione privata un congegno esplosivo attivato con miccia a lenta combustione. Il provvedimento di revoca era stato emesso all’esito di un percorso che aveva visto la sospensione della misura disposta dal magistrato di sorveglianza dopo ripetute diffide e l’escalation di condotte violente.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’interessato, deducendo la violazione dell’art. 47, commi 10 e 11, dell’ordinamento penitenziario e il vizio di motivazione con riguardo al periodo di osservazione precedente all’ordinanza dell’8.11.2025.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto le censure inammissibili, in fatto e manifestamente infondate, nonché riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal tribunale di sorveglianza. Il giudice di merito aveva correttamente evidenziato che la condotta contestata – la collocazione di un ordigno esplosivo con l’intenzione di uccidere – fosse incompatibile con la prosecuzione della misura, considerato il carattere allarmante dello scenario e la reiterazione delle condotte nei pressi dell’abitazione delle persone offese.
La Corte ha condiviso la valutazione del tribunale di sorveglianza circa la pericolosità della personalità del soggetto e la totale carenza di consapevolezza del beneficio concesso. Le difficoltà comportamentali, già oggetto di diffida, e l’escalation di azioni violente durante l’esecuzione della misura denotavano il carattere soltanto apparente della prognosi risocializzante formulata al momento della concessione dell’affidamento. Il coefficiente trasgressivo è stato ritenuto di intensità tale da rendere ogni altra misura extra-muraria non idonea sul piano contenitivo.
Con riguardo alla retrodatazione della revoca all’inizio dell’esecuzione della misura, la Corte ha ritenuto le argomentazioni del tribunale logiche e complete. La conseguenza è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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