Ripubblicazione del PUC dovuta solo in caso di stravolgimento del piano (Cons. Stato n. 2588 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Regione, nell’esercizio del potere di verifica della conformità del PUC ai piani sovraordinati, non può imporre lo stralcio delle modifiche apportate dal Comune per il solo fatto che esse non siano state ripubblicate. La ripubblicazione del piano è necessaria soltanto quando le modifiche accolte ne comportino una rielaborazione complessiva, con mutamento delle caratteristiche essenziali e dei criteri di impostazione; le variazioni di dettaglio, anche numerose o incidenti su singole aree, non la richiedono. Grava sull’amministrazione regionale l’onere di motivare il carattere innovativo delle modifiche. Il PUC può inoltre contemplare edificabilità nelle aree esondabili, comprese quelle di fascia B, subordinandone l’attuazione alle opere di sistemazione idraulica e alla conseguente riperimetrazione, secondo quanto prevede la normativa del Piano di Bacino.
Il Fatto
Il Comune di Borghetto Santo Spirito ha adottato il progetto definitivo del nuovo PUC e ha proseguito l’iter di approvazione secondo la disciplina transitoria dell’art. 28 l.r. Liguria n. 15/2018, che impone all’ente locale di adeguarsi alle prescrizioni regionali prima dell’approvazione finale. Con delibera di Giunta n. 1115/2020 la Regione Liguria ha espresso parere favorevole, imponendo però lo stralcio di tutte le modifiche sostanziali introdotte senza nuova pubblicità e la riduzione o eliminazione della capacità edificatoria nelle aree soggette ai vincoli del Piano di Bacino, incluse le zone di fascia B.
Il Comune ha impugnato la delibera davanti al TAR Liguria, che ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento, estromettendo gli interventori ad opponendum. La Regione ha proposto appello, censurando la qualificazione delle proprie determinazioni come atti endoprocedimentali, la ritenuta non necessità di ripubblicazione e la lettura del rapporto tra PUC e Piano di Bacino. Il WWF Savona ha proposto appello incidentale avverso la declaratoria di inammissibilità del proprio intervento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i gravami. Sul primo motivo, l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa tempestiva impugnazione della precedente delibera regionale n. 1023/2011 è infondata: la disciplina richiamata impone la nuova pubblicazione, adempimento non espletato dalla Regione. Il potere di copianificazione evocato dall’appellante non consente di prescindere da tale passaggio.
Anche il secondo motivo è infondato. La Corte ribadisce che la ripubblicazione si rende necessaria solo quando, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni, vi sia stata una rielaborazione complessiva del piano, con mutamento delle caratteristiche essenziali e dei criteri di impostazione. Le pronunce richiamate dall’appellante — tra cui Cons. Stato n. 3970/2022 e Cons. Stato n. 2700/2022 — non contraddicono tale principio. Decisiva è la carenza motivazionale della Regione, che non ha affermato il grado di innovatività delle modifiche: si tratta di lacuna non integrabile in sede di giudizio con il rinvio agli allegati alla delibera.
Il terzo motivo non è condivisibile. Il TAR ha correttamente ritenuto che lo strumento urbanistico generale possa contemplare, con previsioni da declinare nello strumento attuativo, edificabilità nelle zone esondabili non suscettibili di immediata attuazione. Il Collegio richiama l’art. 10 delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino, che consente alla Provincia di provvedere alla riperimetrazione delle fasce di pericolosità contestualmente all’approvazione dello strumento attuativo, previa verifica dell’esecuzione delle opere. Richiama altresì l’art. 19 della medesima normativa, che disciplina la prevalenza delle prescrizioni di piano. Le valutazioni prognostiche dell’appellante sull’incertezza e sui costi degli interventi di sistemazione idraulica restano del tutto eventuali.
La conferma della sentenza assorbe l’esame dei dieci motivi riproposti dal Comune ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.. Quanto ai riflessi sul riesercizio del potere amministrativo, la Corte condivide il passaggio del primo giudice sull’integrale riedizione del potere. L’appello incidentale del WWF Savona è inammissibile: il contratto con l’associazione nazionale e il riconoscimento della qualifica di organizzazione integrata costituiscono elementi meramente formali, insufficienti a fondare la legittimazione processuale. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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