L’ordine di demolizione che respinge la sanatoria riapre l’interesse ad impugnare (Cons. Stato n. 2589 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 integra un silenzio-rigetto di natura provvedimentale, idoneo a consolidarsi anche in pendenza dell’istruttoria e revocabile solo da un provvedimento espresso di accoglimento. La sua mancata impugnazione preclude in via di principio l’interesse a contestare l’ordine di demolizione che ne costituisce atto consequenziale e vincolato. Tale preclusione non opera, tuttavia, quando il provvedimento demolitorio rechi esso stesso, in modo espresso, il diniego della sanatoria: in tal caso l’interesse ad impugnare riemerge e il giudice deve verificare se l’annullamento possa produrre un effetto utile. La verifica investe il merito e, ove emerga l’insanabilità dell’opera per contrasto con i vincoli di zona, l’appello va respinto nel merito, con conferma della sentenza impugnata anche a prescindere dalla declaratoria in rito.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile ha impugnato davanti al TAR Veneto l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di una piscina realizzata in assenza di titolo. Aveva dedotto la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, l’errata applicazione delle norme del PRG sulle fasce di rispetto stradale e del d.m. n. 1404/1968, la natura pertinenziale del manufatto, nonché il contrasto con l’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, stante il parere favorevole della Soprintendenza.

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo l’ordinanza mera esecuzione del diniego tacito formatosi sull’istanza di sanatoria e mai impugnato. Ha compensato le spese. Il ricorrente ha appellato; il Comune ha resistito e proposto appello incidentale sulla compensazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il nodo processuale. Richiamando l’art. 36 d.p.R. n. 380/2001, ribadisce che il silenzio sull’istanza di sanatoria è silenzio significativo, produttivo degli effetti tipici del rigetto. L’attività istruttoria successiva non ne impedisce la formazione e solo un provvedimento espresso di accoglimento può superarlo, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 61 del 2022 e da Cons. Stato, sez. VII, n. 2468 del 2023.

Da qui la regola consolidata: la mancata impugnazione del diniego tacito esclude in radice l’interesse avverso l’ordinanza di demolizione, atto consequenziale e vincolato. Il TAR aveva applicato proprio questo indirizzo.

Il Collegio compie però un passaggio ulteriore. Nel caso concreto il provvedimento demolitorio non si limita a eseguire un diniego formatosi altrove: esamina le ragioni pro e contro la sanabilità, conclude per la sua esclusione e parla espressamente di diniego di sanatoria. L’atto impugnato assolve quindi una duplice funzione: respinge l’istanza e adotta la misura ripristinatoria. Poiché il diniego è divenuto conoscibile e contestabile solo con quell’atto, l’interesse ad impugnare riemerge e la declaratoria di inammissibilità non è confermabile.

L’accoglimento è però solo processuale. Il Collegio passa al merito e rileva che la sanatoria era comunque non conseguibile: il diniego si fondava sul contrasto con i vincoli di zona che impedivano nuove superfici e volumi. L’appello va dunque respinto nel merito, con conferma della sentenza impugnata sia pure con diversa motivazione.

Quanto all’appello incidentale, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la statuizione sulle spese è espressione di ampio potere discrezionale, insindacabile in appello salvo condanna della parte totalmente vittoriosa, irrazionalità manifesta o somme palesemente inadeguate (Cons. Stato, sez. III, n. 8574 del 2025; sez. VI, n. 10388 del 2025). Il caso non rientra in tali ipotesi eccezionali e l’impugnazione è respinta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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