Legittimo inserire in ambito APC l’area industriale sottoutilizzata (Cons. Stato n. 2591 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta dell’Amministrazione comunale di includere un’area produttiva in un Ambito di Progettazione Coordinata, assoggettandola a pianificazione attuativa preventiva, costituisce espressione di ampia discrezionalità e sfugge al sindacato di legittimità salvo che sia affetta da manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Qualora il Piano delle Regole subordini l’inclusione all’esistenza di una situazione di interstizialità ovvero di sottoutilizzo insediativo, i due presupposti operano in via alternativa e non cumulativa, come si desume dalla formula disgiuntiva della previsione. L’accertamento del sottoutilizzo, fondato sulla rilevante disponibilità di superficie lorda di pavimento residuale, è idoneo a sorreggere la determinazione pianificatoria anche quando l’area non sia né interstiziale né caratterizzata da incompatibilità del costruito esistente.
Il Fatto
La società appellante è proprietaria di uno stabilimento industriale ricadente nel territorio di un Comune lombardo. Con delibera consiliare il Comune adotta il Piano di Governo del Territorio, inserendo il compendio produttivo in un Ambito di Progettazione Coordinata. La società presenta osservazioni chiedendo lo stralcio dell’area, ma l’Amministrazione le respinge in sede di approvazione definitiva.
La società impugna la delibera davanti al TAR Lombardia, deducendo l’erroneo inquadramento dell’area, la violazione delle previsioni regionali e la disparità di trattamento rispetto alle aree residenziali adiacenti. Il TAR respinge il ricorso, ravvisando nella scelta urbanistica un elevato grado di discrezionalità e nel sottoutilizzo dell’area la giustificazione dell’inserimento nell’ambito. La società propone appello articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene necessario approfondire la situazione di fatto presupposta dalla scelta pianificatoria e dispone verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidandola a un organismo tecnico. I quesiti vertono sui presupposti indicati dall’art. 5 del Piano delle Regole, che individua gli ambiti da sottoporre a progettazione coordinata in presenza di aree interstiziali o libere da completare, oppure in presenza di una situazione del costruito non più compatibile con le esigenze dell’intorno e/o di un sottoutilizzo insediativo.
Il verificatore esclude l’interstizialità, la natura di area libera di completamento e l’incompatibilità del costruito esistente. Accerta invece che l’ambito presenta evidenti caratteristiche di sottoutilizzo insediativo, in relazione a una SLP residua di 32.750 mq, pari al 44% dell’intera capacità edificatoria dell’area.
La Corte reputa la relazione dettagliata e attendibile, priva di vizi procedimentali o sostanziali, e la assume a fondamento della decisione. Rileva che i motivi che contestano la descrizione dell’area come interstiziale o incompatibile potrebbero essere fondati, ma che tale profilo non assume carattere decisivo.
Il passaggio centrale attiene all’interpretazione del Piano delle Regole. Il Collegio osserva che i requisiti dell’interstizialità e del sottoutilizzo possono sussistere anche in modo disgiunto, come si evince dalla formula “e/o” utilizzata dalla previsione. L’accertato sottoutilizzo insediativo, con la rilevante volumetria residua disponibile, suffraga dunque la determinazione comunale e denota l’infondatezza delle censure.
La Corte ribadisce inoltre che le doglianze concernenti gli oneri connessi alla pianificazione attuativa e la pretesa disparità di trattamento investono scelte ampiamente discrezionali dell’Amministrazione, insuscettibili di sindacato. L’appello è pertanto respinto. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della particolarità della vicenda e della necessità dell’approfondimento istruttorio, mentre il compenso del verificatore è posto a carico della parte appellante.
Nota della Redazione
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