Usi civici e priorità zootecnica illegittima la norma regionale limitativa (TAR Abruzzo n. 337 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che attribuisce un diritto di priorità nell’assegnazione dei terreni gravati da uso civico di pascolo travolge il diniego amministrativo fondato su quella stessa norma. La disciplina degli usi civici e dei domini collettivi appartiene alla materia «ordinamento civile» di competenza esclusiva statale: il legislatore regionale non può incidere sulla titolarità e sull’esercizio del diritto dominicale collettivo. L’illegittimità sopravvenuta della previsione posta a base del provvedimento impugnato determina la fondatezza del ricorso e l’annullamento dell’atto. La novità delle questioni giuridiche giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, coltivatore diretto titolare di un allevamento di bovini allo stato brado e di ovicaprini, esercitava nella stagione estiva l’uso civico di pascolo sulle terre del demanio civico comunale, in forza del regolamento approvato con delibera consiliare n. 11 del 7.4.1965 e con delibera del Commissario Straordinario n. 514 del 21.4.1993. Con istanza del 2.03.2020 chiedeva al Comune l’autorizzazione per la stagione 2020.

Il Comune dapprima rappresentava motivi ostativi, per la mancanza dei requisiti del criterio di priorità di cui all’art. 16, comma 3-bis, della L.R. Abruzzo n. 25/1988, introdotto dalla L.R. Abruzzo n. 9/2020, e per il mancato adeguamento richiesto dal servizio veterinario. Acquisita la nota positiva della Asl, il Comune rigettava comunque l’istanza applicando il medesimo criterio di priorità, che riservava l’assegnazione ai soggetti iscritti nel registro della popolazione residente da almeno dieci anni e titolari di azienda con presenza zootecnica, ricoveri per stabulazione invernale e codice di stalla riferito al territorio comunale o ai comuni limitrofi. Il ricorrente impugnava le note di diniego davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 26 della legge n. 1766/1927 e 3, 9, 117 e 118 Cost., oltre a eccesso di potere, illogicità e disparità di trattamento, sostenendo l’illegittimità costituzionale della norma regionale posta a fondamento del diniego. Nelle more del giudizio interveniva la Corte costituzionale n. 228 del 2021, che dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, lettera c), della L.R. Abruzzo n. 9/2020, nella parte in cui inserisce il comma 3-bis all’art. 16 della L.R. Abruzzo n. 25/1988.

Il Tribunale rileva che la decisione della Consulta ha diretta incidenza sulla fattispecie. Il diniego comunale è stato adottato proprio sulla base della disposizione regionale nel frattempo caducata. La pronuncia di illegittimità costituzionale della norma applicata rende quindi fondato il ricorso.

Il percorso argomentativo recepito muove dalla qualificazione degli usi civici come diritto soggettivo dominicale di proprietà comune su un bene indiviso, diritto reale che segue il bene ed è tutelabile con azione petitoria. La sua natura attrae la disciplina nell’«ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, per l’esigenza di garantire uniformità sul territorio nazionale nella regolazione dei rapporti tra privati.

La norma regionale, attribuendo il diritto di priorità a favore di taluni soggetti, incideva sulla titolarità e sull’esercizio del diritto dominicale collettivo, escludendo indebitamente dal godimento promiscuo alcuni membri della collettività territoriale. La limitazione operava anche nell’ipotesi di eccedenza dei terreni, restando preclusa alla collettività la possibilità di sfruttare le parti del fondo assegnate in uso esclusivo ai titolari del diritto di priorità. Da qui il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e con la disciplina statale interposta.

Il Collegio esclude che la modulazione dell’utilizzazione dei terreni pascolivi possa essere introdotta dalla legge regionale: essa resta affidata agli enti esponenziali della collettività o, in loro mancanza, ai Comuni in regime di amministrazione separata, nei limiti di compatibilità con la vocazione di tali assetti fondiari al godimento collettivo. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese in ragione della particolarità e novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *