Accesso difensivo: necessaria la strumentalità tra documento e interesse (TAR Emilia-Romagna n. 337 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso difensivo, l’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 impone all’istante di rappresentare in modo puntuale e specifico la necessità della conoscenza dell’atto, non essendo sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie o difensive. Il diritto di accesso a fini difensivi non gode di prevalenza assoluta sugli interessi confliggenti e incontra il limite della strumentalità necessaria tra documentazione richiesta e situazione giuridica che l’istante intende tutelare. Spetta all’amministrazione il giudizio di pertinenza del documento rispetto all’esigenza rappresentata, da svolgere in astratto, senza apprezzamenti sulla fondatezza della domanda giudiziale. Il diniego è illegittimo quando l’istanza illustri con sufficiente specificità la titolarità di una posizione tutelata e il collegamento strumentale dei documenti richiesti.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’azienda agricola adiacente a una conduttura di acqua potabile che serve una casa vacanze, ha chiesto al Comune l’ostensione degli atti relativi al tracciato della conduttura su strada comunale, dei titoli abilitativi, dei pareri, delle delibere e di ogni altro provvedimento, rappresentando l’interesse ad allacciarsi alla rete idrica.
L’amministrazione non ha risposto all’istanza del 19 febbraio 2026. Si è così formato il silenzio-diniego ex art. 25, comma 4, legge n. 241/1990. Il ricorrente ha impugnato il silenzio davanti al TAR chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso e l’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, cod. proc. amm. Il Comune e la controinteressata non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la fattispecie come accesso difensivo, avendo il ricorrente chiaramente rappresentato di voler ottenere i documenti per tutelare la propria posizione in relazione all’allacciamento alla rete idrica.
Su questa base il TAR ha richiamato la decisione del Cons. Stato, Sez. V, n. 2126 del 16 marzo 2026, che ricostruisce il perimetro dell’istituto. La disposizione stabilisce che deve essere garantito l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il diritto difensivo non è però destinatario di una prevalenza assoluta sugli altri interessi in conflitto, incompatibile con la negazione dei c.d. diritti tiranni, secondo la richiamata Corte cost. n. 85/2013.
I contorni dell’istituto sono stati definiti dall’Ad. Plen. n. 4 del 18 marzo 2021, secondo cui non basta un generico riferimento a esigenze probatorie e difensive, pendente o no il processo, perché l’ostensione passa attraverso un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra documento e situazione da tutelare. L’accesso è escluso in caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento, ossia di esercizio pretestuoso o temerario. Il giudizio di pertinenza compete all’amministrazione e va svolto in astratto, prescindendo dalla fondatezza della domanda e dall’utilità concreta dei documenti.
Nel caso esaminato l’istanza ha illustrato e motivato in modo sufficiente le esigenze difensive, risultando palese il collegamento tra documentazione richiesta e pretesa avanzata. L’interessato ha fornito puntuali indicazioni sulla propria situazione soggettiva tutelata e sulla stretta strumentalità dei documenti rispetto all’aspirazione all’allacciamento.
Il ricorso è stato quindi accolto, dichiarato illegittimo il silenzio-diniego e ordinato al Comune di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, nei limiti dell’istanza e impregiudicata l’applicazione dei limiti e delle esclusioni dell’art. 24 legge n. 241/1990. Le spese, liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.