Termine di 120 giorni per il risarcimento decorre dall’ottemperanza del giudicato (TAR Sicilia n. 3049 del 13.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno derivante dall’illegittima aggiudicazione di un appalto pubblico soggiace al termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm. L’azione proposta ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. è utilizzabile soltanto per far valere i danni successivi alla formazione del giudicato, connessi all’impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica, all’elusione o alla violazione del giudicato stesso. Ove l’amministrazione abbia spontaneamente e tempestivamente eseguito la sentenza, il pregiudizio resta ancorato all’illegittimità dell’originaria procedura di evidenza pubblica e non può essere recuperato in sede di ottemperanza. Il ricorso notificato oltre il termine è pertanto irricevibile.

Il Fatto

La ricorrente si era classificata al secondo posto nella procedura indetta dal Comune per l’affidamento del servizio di igiene urbana e conferimento in discarica, per il periodo dall’1.1.2019 al 30.4.2019. L’appalto era stato aggiudicato alla controinteressata. La ricorrente aveva impugnato l’aggiudicazione e il TAR l’aveva annullata con sentenza n. 209 dell’11 febbraio 2019, che aveva anche condannato l’amministrazione all’affidamento del servizio in favore della ricorrente.

Formatosi il giudicato, la ricorrente ha chiesto in un nuovo giudizio il risarcimento dei danni patiti per l’illegittima aggiudicazione. Il Comune si è costituito eccependo l’irricevibilità del ricorso per superamento del termine di centoventi giorni. La controinteressata non si è costituita. La ricorrente ha replicato che la domanda sarebbe stata proposta ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., con esclusione del termine decadenziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che la sentenza n. 209/2019 non aveva disposto soltanto l’annullamento dell’aggiudicazione, ma anche la condanna del Comune all’affidamento del servizio alla ricorrente. Da ciò deriva la necessità di distinguere, sul piano dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., i danni da illegittimità del provvedimento annullato dai danni da inottemperanza.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ha osservato che, dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 195 del 2011 e l’abrogazione dell’art. 112, comma 4, cod. proc. amm., l’azione risarcitoria in sede di ottemperanza può essere utilizzata soltanto per i danni successivi alla formazione del giudicato, connessi all’impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica, all’elusione o alla violazione del giudicato.

Nel caso concreto, il Comune aveva tempestivamente ottemperato assegnando il servizio alla ricorrente con ordinanza sindacale n. 18 del 20.2.2019, a far data dal 21 febbraio 2019 e fino al 30 aprile 2019, appena nove giorni dopo la pronuncia. Il danno invocato doveva quindi ancorarsi all’illegittimità della procedura di evidenza pubblica e non a una cattiva esecuzione della sentenza, spontaneamente e tempestivamente eseguita.

Il Collegio ha quindi verificato la decorrenza del termine. L’appello avverso la sentenza n. 209/2019 era stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con sentenza del C.G.A.R.S. n. 665 del 12 luglio 2019. Il giudicato si è formato allo spirare del termine semestrale, comprensivo dei trentuno giorni di sospensione feriale, ossia il 12 febbraio 2020. Da quella data ha iniziato a decorrere il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 30, comma 5, cod. proc. amm.

Computando la sospensione dei termini processuali disposta per l’emergenza COVID-19 dall’art. 3 del d.l. n. 11/2020, dall’art. 84 del d.l. n. 18/2020 e dall’art. 36 del d.l. n. 23/2020, nonché la sospensione feriale di agosto, il termine è spirato il 7 settembre 2020. Il ricorso è stato notificato l’11 settembre 2020, quindi tardivamente. La domanda risarcitoria è stata dichiarata irricevibile, con compensazione delle spese in ragione della complessità del calcolo dei termini.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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