Nessun risarcimento se il secondo classificato non impugna l’affidamento ridotto (TAR Sicilia n. 3048 del 13.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il secondo classificato che, dopo l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione, ottenga dall’amministrazione un affidamento di durata ridotta rispetto a quella prevista dalla lex specialis e non impugni il relativo provvedimento non può invocare il risarcimento del danno economico ulteriore. Il giudizio risarcitorio è precluso dai principi di cui agli artt. 1227, comma 2, c.c. e art. 30, comma 3, c.p.a., che impongono al danneggiato di attivare tutti i poteri di reazione procedimentale e processuale volti a eliminare l’attività amministrativa illegittima. La verifica va condotta secondo il criterio di ordinaria diligenza. La domanda di risarcimento in forma specifica già rigettata con la sentenza di annullamento non può essere riproposta, residuando il solo segmento relativo al successivo affidamento, rimasto incontestato.
Il Fatto
La società ricorrente si classificava seconda nella procedura indetta dal Comune per l’affidamento del servizio di igiene urbana per il periodo dall’1.10.2018 al 31.12.2018, aggiudicato alla controinteressata. Il TAR accoglieva il ricorso e annullava l’aggiudicazione con sentenza n. 2236 del 23 novembre 2018, divenuta definitiva a seguito della declaratoria di estinzione del giudizio di appello per rinuncia.
La ricorrente sollecitava quindi il Comune a conformare l’affidamento alla durata originaria di tre mesi. L’amministrazione adottava invece l’ordinanza sindacale n. 171 del 30 novembre 2018, affidando il servizio alla ricorrente per il solo mese di dicembre. Avverso tale provvedimento non veniva proposto alcun gravame. Con ricorso notificato nel giugno 2020 la società chiedeva il risarcimento del danno per la perdita dei guadagni relativi ai mesi di ottobre e novembre 2018.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la sentenza n. 2236 del 2018, pur accogliendo la domanda di annullamento, aveva già rigettato quella di risarcimento in forma specifica, in ragione dell’ampia discrezionalità riservata all’amministrazione in materia. Su tale domanda, comprensiva del risarcimento per equivalente quale minus ai sensi dell’art. 2058 c.c., il giudice amministrativo aveva dunque già statuito.
L’unico segmento suscettibile di generare un pregiudizio ulteriore è pertanto quello relativo al successivo procedimento di affidamento in favore della ricorrente. La ridotta durata accordata rispetto a quella prevista dalla lex specialis ha determinato un danno economico che si è definitivamente cristallizzato con l’ordinanza sindacale.
Tale provvedimento, tuttavia, non è stato ritualmente gravato. Il dato è decisivo per escludere il ristoro ai sensi degli artt. 1227, comma 2, c.c. e art. 30, comma 3, c.p.a.: perché il pregiudizio del privato sia risarcibile occorre verificare che il danneggiato abbia attivato l’intero complesso dei poteri e delle facoltà procedimentali e di reazione processuale volti a eliminare l’illegittimità.
La verifica va condotta alla luce del criterio di ordinaria diligenza, che nella responsabilità dell’amministrazione si declina — diversamente da quanto vale per i rapporti tra privati (Cass. civ., Sez. II, n. 470 del 2014) — secondo l’art. 30, comma 3, c.p.a., anche mediante l’esperimento delle azioni impugnatorie e di condanna. Il Collegio richiama sul punto TAR Sardegna n. 437 del 2018 e Cons. Stato, Sez. III, n. 5383 del 2018, che ne evidenzia la valenza di principio generale immanente nell’ordinamento, applicabile anche alle fattispecie anteriori al codice.
Nel caso concreto l’onere di reazione non è stato esercitato. Il ricorso è pertanto rigettato. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2058 c.c. – Risarcimento in forma specifica