Acquiescenza al diniego di condono e inammissibilità dell’impugnazione dell’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 3045 del 13.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il privato che non impugni il diniego di condono edilizio e presti acquiescenza al rigetto dell’istanza di sanatoria non può rimettere in discussione le ragioni di quel diniego in sede di impugnazione dell’ordine di demolizione. L’ingiunzione di demolizione emanata dopo il diniego di condono costituisce atto meramente consequenziale e vincolato nell’ambito di un procedimento sanzionatorio unitario. Il principio opera quando l’ordine di demolizione ripercorre le ragioni del diniego come dato storicamente accertato, senza autonoma valutazione. L’impugnazione del provvedimento consequenziale non riapre i termini per la contestazione del presupposto divenuto definitivo, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari in quota indivisa di due immobili adibiti a civile abitazione, avevano presentato due istanze di condono edilizio. Il Comune resistente ha rigettato le istanze con provvedimenti del dicembre 2017, ritualmente notificati. Successivamente, con due ordinanze del marzo 2020, lo stesso Comune ha ingiunto la demolizione dei manufatti.

I ricorrenti hanno impugnato le ordinanze di demolizione, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, omessa descrizione delle opere abusive, violazione del legittimo affidamento e travisamento dei fatti in ordine alla distanza dalla battigia. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. In vista dell’udienza di smaltimento dell’arretrato i ricorrenti hanno chiesto la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale su una questione sollevata dal C.G.A.R.S.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’istanza di sospensione in ragione della palese inammissibilità del ricorso. La questione centrale riguarda il rapporto tra il diniego di sanatoria e il successivo ordine di demolizione.

Per costante giurisprudenza, richiamata anche da questo Tribunale, chi ha prestato acquiescenza al rigetto dell’istanza di sanatoria non può rimettere in discussione le ragioni del diniego in sede di impugnazione dell’ordine di demolizione. Quest’ultimo rinviene il proprio presupposto nel diniego divenuto definitivo. Il Collegio richiama TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1484 del 2019, TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2566 del 2018, Cons. Stato sez. VI, n. 4475 del 2018 e Cons. Stato sez. V, n. 6715 del 2007.

L’ingiunzione di demolizione, emessa dopo il diniego di concessione in sanatoria, è atto meramente consequenziale e vincolato nell’ambito di un procedimento sanzionatorio sostanzialmente unitario. Il principio opera quando l’ordine ripercorre le ragioni del diniego come dato storicamente accertato, senza farne oggetto di autonoma valutazione, come affermato da Cons. Stato sez. VI, n. 3744 del 2015 e richiamato da TAR Catania, sez. IV, n. 1371 del 2021.

Nel caso concreto, le ordinanze di demolizione impugnate sono provvedimenti esecutivi di precedenti dinieghi adottati nei confronti degli stessi ricorrenti e divenuti definitivi perché mai gravati. Il Comune aveva adottato i provvedimenti di rigetto delle istanze di condono, notificati nel dicembre 2017. Poiché i ricorrenti non li hanno impugnati tempestivamente, l’impugnazione delle consequenziali ordinanze di demolizione non vale a riaprire i termini. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Il Collegio compensa le spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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