Requisiti di idoneità professionale e avvalimento nella gara di servizi educativi (Cons. Stato n. 7073 del 19.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di idoneità professionale di cui all’art. 100, terzo comma, cod. contratti pubblici è integrato dall’iscrizione camerale per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto, dovendosi accertare una coerenza tendenziale e non una perfetta sovrapponibilità tra le prestazioni. L’idoneità professionale non costituisce criterio di selezione della capacità tecnica, che resta affidato agli altri requisiti di cui all’art. 100, primo comma. Il contratto di avvalimento è valido quando indica specificamente le risorse umane e materiali messe a disposizione dall’ausiliaria. La causa di esclusione per unico centro decisionale ex art. 95, primo comma, lett. d) richiede rilevanti indizi di accordi tra concorrenti della medesima gara e non opera per rapporti tra operatori che hanno partecipato a lotti diversi.
Il Fatto
Il Comune di Napoli indice una procedura aperta, articolata in cinque lotti, per l’affidamento del servizio di gestione di nidi e micronidi d’infanzia mediante accordi quadro ai sensi dell’art. 59, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023. L’associazione appellante partecipa al lotto n. 3 e si colloca al secondo posto con 89,957 punti, preceduta dal raggruppamento aggiudicatario con 97,257 punti.
L’associazione impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Campania, che respinge integralmente il ricorso con sentenza del 30 dicembre 2024, n. 7436. Propone quindi appello, reiterando i motivi di primo grado e chiedendo la riforma della decisione. Resistono il Comune e la cooperativa aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe due profili. L’appellante sostiene che l’oggetto sociale della mandante del raggruppamento, riferito genericamente a servizi socio-assistenziali, non dimostrerebbe l’idoneità professionale per i servizi educativi e di gestione di asili nido richiesta dall’art. 100 cod. contratti pubblici e dal disciplinare. Censura inoltre l’ammissibilità dell’avvalimento stipulato per acquisire il requisito di esperienza di cui all’art. 6.3 del disciplinare, per asserita indeterminatezza delle risorse prestate.
La Sezione richiama la propria giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 529 del 2023) e afferma che l’iscrizione camerale opera come filtro all’ingresso in gara dei concorrenti muniti di professionalità coerente con le prestazioni affidate. La coerenza richiesta è solo tendenziale, come conferma il tenore letterale della norma, che esige un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. La verifica impone una valutazione di compatibilità in senso lato, globale e complessiva, non atomistica. L’idoneità professionale non può diventare criterio di selezione della capacità tecnica, perché finirebbe per sovrapporsi ai requisiti dell’art. 100, primo comma.
Nel caso concreto l’iscrizione camerale della cooperativa ricomprende servizi educativi per minori e servizi socio-assistenziali; l’oggetto dell’appalto comprende attività educative, ludiche e di socializzazione nonché cura e igiene del bambino. Le prestazioni prevalenti risultano pertanto riconducibili ai settori indicati nell’iscrizione. Quanto all’avvalimento, il testo contrattuale indica specificamente le risorse umane (un coordinatore, due educatori, quattro operatori) e materiali (una postazione informatica) messe a disposizione, oltre all’impegno dell’ausiliaria a non stipulare contratti di identico contenuto per la medesima gara.
Con il secondo e il terzo motivo l’appellante deduce l’omessa esclusione del raggruppamento ai sensi dell’art. 95, primo comma, lett. d), per asserita riconducibilità delle offerte di lotti diversi a un unico centro decisionale. La Corte distingue la nuova fattispecie dalla previgente art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016: i rilevanti indizi devono essere univocamente diretti a dimostrare accordi tra i concorrenti. Non basta un rapporto di controllo o di collegamento ex art. 2359 cod. civ.. Gli indizi allegati si incentrano sull’intreccio di soci e amministratori e non rivelano alcun accordo. Inoltre il disciplinare circoscrive la causa di esclusione al singolo lotto, in conformità alla norma, mentre i fatti riguardano operatori di lotti diversi.
Infondati sono anche i motivi sui criteri ambientali minimi: il d.m. 29 gennaio 2021 concerne i servizi di pulizia e sanificazione, non la gestione di asili nido, e i servizi accessori sono affidati ad altre ditte. Il sesto motivo è inammissibile per difetto di interesse. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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