Ottemperanza al decreto Pinto e penalità di mora senza notifica del titolo (TAR Calabria n. 308 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle ottemperanze ai decreti della Corte di Appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996. È pertanto inammissibile l’eccezione di carenza dei presupposti fondata sul mancato rispetto di tale sequenza procedimentale. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, e si aggiunge, per il suo carattere sanzionatorio, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Catanzaro emesso ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento, in favore di ciascuno, della somma di € 3.500,00 oltre interessi legali dalla domanda, con provvisoria esecuzione in mancanza, nonché al rimborso delle spese processuali con distrazione in favore del difensore.
Il decreto, pubblicato il 31.05.2019 e notificato l’11.06.2019, non risulta eseguito. I creditori hanno inviato in data 26.10.2022 la richiesta di pagamento di cui all’art. 5 sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. Il Ministero, ritualmente destinatario della notifica del ricorso, non si è costituito. I ricorrenti hanno chiesto anche la condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114 lett. e) c.p.a. per il ritardo successivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato che il decreto della Corte di Appello ha acquisito autorità di cosa giudicata, come attestato dal documento depositato il 14.03.2023, ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione. Su questo presupposto si fonda l’azione di ottemperanza proposta.
Il passaggio centrale riguarda i requisiti dell’esecuzione. Il TAR, rivedendo il proprio precedente orientamento, ha ritenuto che per le ottemperanze ai decreti ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423. Il quadro dei presupposti si completa con la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001 e con il decorso dei sei mesi dalla stessa.
L’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere secondo Cass. SS.UU. n. 13.533/2001, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sono quindi integrati tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015. Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario, secondo Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8.
Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla notifica della decisione, ha nominato per il caso di inutile decorso del termine un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies l. n. 89/2001, e ha posto le spese a carico della parte resistente secondo i parametri del D.M. 55/2014, con distrazione in favore del difensore. In caso di mancata rifusione, al pagamento delle spese provvede il Commissario, sul rilievo del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.