Il cessionario degli incentivi GSE è coobbligato alla restituzione (Cons. Stato n. 5981 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pretesa del GSE di recupero delle somme erogate a titolo di tariffa incentivante, fondata su un provvedimento autoritativo di decadenza adottato ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, ha natura pubblicistica e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm., anche quando sia azionata in via monitoria ex art. 118 cod. proc. amm.. Il cessionario pro solvendo dei crediti da incentivazione, destinatario della richiesta restitutoria, è coobbligato in solido con il cedente alla restituzione, poiché la cessione ha effetto traslativo immediato e la funzione di garanzia resta estranea all’obbligazione restitutoria. Il pagamento dell’incentivo in assenza del relativo diritto integra indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., a prescindere dalla buona fede dell’accipiens.
Il Fatto
La controversia origina dalla convenzione tariffaria stipulata nel 2012 tra il GSE e una società titolare di un impianto idroelettrico. I crediti derivanti dalla convenzione erano stati ceduti pro solvendo a una banca, a garanzia di due contratti di locazione finanziaria per la realizzazione delle opere.
All’esito di una verifica ex art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, il GSE dichiarava nel 2017 la decadenza dagli incentivi e chiedeva la restituzione di oltre due milioni di euro anche alla banca cessionaria. Impugnati i provvedimenti, il TAR Lazio li confermava e il Consiglio di Stato respingeva l’appello con sentenza del 2019, passata in giudicato. Il GSE agiva quindi in via monitoria contro la banca; il TAR Lazio accoglieva l’opposizione respingendola, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. La banca appellava deducendo il difetto di giurisdizione e il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, la pretesa del Gestore non trova fondamento in un rapporto civilistico autonomo, ma in un provvedimento amministrativo adottato in sede di verifica ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, con cui è stata accertata la decadenza dal regime incentivante e attivato il conseguente recupero. Ciò che rileva è l’origine del credito, identificata nel provvedimento di decadenza, e non l’abito formale dell’azione.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità: le controversie con il GSE rientrano nella giurisdizione esclusiva quando la materia verta sull’utilizzo dei poteri pubblicistici del gestore in materia di determinazione degli incentivi (Cass. civ., Sez. un., n. 23900 del 2020). Il precedente Cass. civ., Sez. un., n. 14653 del 2017 è ritenuto sovrapponibile: il credito ceduto non può essere considerato fuori dal rapporto da cui trae origine, non essendo ipotizzabile un diverso atteggiarsi del provvedimento di decadenza, e della giurisdizione che su di esso si innesta, a seconda dei destinatari dei suoi effetti.
L’appellante invoca la sentenza Cons. Stato n. 4752 del 2022, che aveva escluso la giurisdizione amministrativa in un’analoga richiesta rivolta al cessionario. Il Collegio ne evidenzia la differenza: in quel caso il cessionario non era stato destinatario di alcuna comunicazione di decadenza né della nota restitutoria. Nella fattispecie, invece, la richiesta restitutoria era stata rivolta anche alla banca, che aveva impugnato i provvedimenti in primo e secondo grado; la questione è quindi coperta dal giudicato amministrativo formatosi sulla legittimità dell’operato del GSE.
Sul secondo motivo, la legittimazione passiva della banca discende dal provvedimento la cui legittimità è stata accertata con sentenza definitiva. La cessione del credito pro solvendo ha effetto traslativo immediato e la causa di garanzia non incide su di esso (Cass. civ., Sez. I, n. 15677 del 2009). Solo la retrocessione nelle forme dell’art. 11 della convenzione avrebbe potuto ritrasferire il credito al cedente, ma non è intervenuta. Gli incentivi indebitamente concessi integrano indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ.; la decadenza accerta la mancanza ab origine del diritto, con efficacia ex tunc, e il cessionario non può sottrarsi alla restituzione invocando la propria buona fede (Cons. Stato n. 10359 del 2024).
Nota della Redazione
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