Ricorso collettivo e cumulativo inammissibile per eterogeneità dei rapporti quote latte (Cons. Stato n. 1375 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo e cumulativo proposto da più soggetti avverso distinti provvedimenti individuali è inammissibile quando le posizioni giuridiche dei ricorrenti sono eterogenee e i singoli rapporti di credito-debito con l’amministrazione sono autonomi. In materia di quote latte, ogni rapporto tra l’AGEA e il singolo allevatore ha una propria autonomia e resta insensibile alle vicende degli altri rapporti, anche quando gli atti abbiano contenuto identico e siano emanati simultaneamente. Il ricorrente ha l’onere di differenziazione e specificazione, ex art. 40 c.p.a., in funzione delle singole posizioni, non essendo sufficiente la critica di sistema alla disciplina. La declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado preclude l’esame della richiesta di rimessione di questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia.

Il Fatto

Oltre novanta aziende agricole, con un unico ricorso collettivo e cumulativo, hanno impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti di revoca delle quote latte loro assegnate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 119 del 2003, introdotto dall’art. 8-bis del d.l. n. 5 del 2009, unitamente agli atti presupposti.

Il TAR, Sezione Quinta Ter, con sentenza n. 5725 del 2024, respinta l’eccezione di inammissibilità, ha accolto il ricorso richiamando le pronunce della Corte di Giustizia che avevano accertato l’illegittimità delle modalità di calcolo del prelievo supplementare. L’AGEA ha proposto appello, deducendo l’inammissibilità del ricorso cumulativo e, nel merito, la legittimità delle revoche. Le parti appellate hanno resistito e chiesto la rimessione di questioni alla Corte di Giustizia UE.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello richiamando la propria recente giurisprudenza (Sez. VI n. 5652/2025, n. 5650/2025, n. 1906/2025 e n. 908/2025). La questione centrale è di natura processuale: la ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo in presenza di plurimi atti individuali.

Il Collegio ricorda che, in un ricorso collettivo, le censure implicano ex art. 40 c.p.a. un onere di differenziazione e specificazione in funzione delle singole posizioni (Sez. II n. 3371/2019). Sono inammissibili le censure che investono, senza adeguate specificazioni, i vizi della concreta determinazione dell’importo dovuto da ciascuna azienda (Sez. III n. 1889/2019), o che non consentono di comprendere i fatti costitutivi della pretesa di ciascun soggetto (Sez. III n. 3267/2022), risolvendosi in una mera critica di sistema alla disciplina delle quote latte (Sez. III n. 4630/2022).

Il ricorso collettivo è eccezionalmente proponibile solo in presenza di identità di situazioni sostanziali e processuali (Sez. III n. 2470/2023); quello cumulativo richiede che i provvedimenti siano riferibili al medesimo procedimento e che i vizi colpiscano nella medesima misura i diversi atti (Sez. III n. 7045/2021).

La Sezione afferma poi che i singoli rapporti tra AGEA e allevatori rilevano in sé e nei rapporti inter partes, quali rapporti di credito-debito del tutto autonomi. Ogni rapporto resta insensibile alle vicende degli altri, e l’identità di contenuto degli atti non fa venir meno tale autonomia, soprattutto quando le posizioni sorgono da titoli diversi e non collegati (Sez. VI n. 9352/2024).

Nel caso concreto, gli atti impugnati sono singoli e individuali, ciascuno con un proprio presupposto, e innanzi al giudice sono confluiti plurimi rapporti giuridici eterogenei, frutto di differenti attività istruttorie. Il ricorso di primo grado è pertanto inammissibile. Accolto l’appello e riformata la sentenza, resta assorbita la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia UE, non potendo assumere rilievo una questione di merito a fronte di una declaratoria processuale. Le spese del doppio grado sono compensate per la natura esclusivamente processuale delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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