No risarcimento da ritardo attuativo del PII se manca prova del danno (Cons. Stato n. 8836 del 05.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per il cattivo uso del potere amministrativo ha natura extracontrattuale e richiede la prova di tutti gli elementi della fattispecie di cui all’art. 2043 cod. civ.: illegittimità dell’atto, danno ingiusto, nesso di causalità e colpa dell’apparato. La lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente, occorrendo la lesione del bene della vita cui il soggetto aspira. La presunzione di colpa dell’amministrazione opera solo quando la violazione investa una regola di azione chiara, univoca e cogente, o sia commessa in palese spregio dei canoni di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Di fronte all’inadempimento del soggetto attuatore di una convenzione urbanistica, l’amministrazione può legittimamente rideterminarsi con una nuova valutazione degli interessi urbanistici.

Il Fatto

Un Programma Integrato d’Intervento approvato da un Comune prevedeva funzioni residenziali, terziario-commerciali e direzionali, oltre a opere pubbliche. La convenzione attuativa, integrata nel 2009, impose al soggetto attuatore la realizzazione di un teatro, di una farmacia e di un porticato su aree comunali esterne al comparto, a fronte di un ampliamento delle volumetrie. A garanzia, la società rilasciò polizze fideiussorie, con facoltà per il Comune di sostituirsi nell’esecuzione e di incamerare le garanzie.

Con deliberazione consiliare del 2014 l’amministrazione concluse il collaudo, rilevando l’esecuzione parziale delle opere, l’escussione delle garanzie e il venir meno della strategicità del teatro, anche per i vincoli del patto di stabilità; le somme residue furono destinate ad altri interventi pubblici. Gli acquirenti di immobili nel comparto impugnarono la delibera e chiesero il risarcimento per lesione dell’affidamento sul completamento delle opere. Il TAR Lombardia respinse il ricorso e dichiarò inammissibile la domanda risarcitoria per difetto di legittimazione. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato prescinde dalle eccezioni in rito per l’infondatezza nel merito. Qualifica la pretesa come risarcimento da lesione dell’affidamento conseguente a cattivo uso del potere amministrativo, riconducendola allo schema dell’art. 2043 cod. civ., richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 7 del 2021. Ne deriva l’onere per l’appellante di provare danno ingiusto, nesso causale e colpa.

Il Collegio esclude anzitutto il presupposto dell’illegittimità: la motivazione della delibera si fonda sulla perdita di carattere strategico delle opere, sui vincoli del patto di stabilità e sul reimpiego delle risorse per interventi alternativi di interesse pubblico. A fronte dell’inadempimento del soggetto attuatore, l’amministrazione può legittimamente operare una riedizione del potere di governo del territorio, con atto adeguatamente motivato e connotato da ampia discrezionalità. La perdita di centralità delle opere è conseguenza dell’inadempimento, non della scelta comunale.

Anche a voler ritenere illegittima la delibera, la domanda resta infondata per difetto di prova degli altri elementi. Richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 1087 del 2024 e Cons. Stato, sez. V, n. 4050 del 2023, la Corte ribadisce che la lesione dell’interesse legittimo non basta: serve la lesione del bene della vita. La colpa dell’apparato va valutata in relazione alla regola violata; la presunzione di colpa opera solo per violazioni gravi, rese palesi dal contesto, richiamando anche Cons. Stato, sez. VI, n. 1815 del 2019, Cons. Stato, sez. III, n. 2464 del 2015 e Cons. Stato, sez. III, n. 1272 del 2015.

Nel caso concreto manca ogni allegazione specifica sulla colpa. Difettano altresì la prova del danno e del nesso causale, essendo la domanda generica e fondata su dati ipotetici; irrilevante è il richiamo alle convenzioni nei contratti di compravendita. L’appello è dunque respinto, con condanna alle spese e liquidazione come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *