Risarcimento per ritardo nella stipula del contratto e termine applicabile (Cons. Stato n. 7903 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione con cui l’aggiudicatario chiede il risarcimento del danno derivante dal ritardo della stazione appaltante nella stipulazione del contratto non è soggetta al termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall’art. 30, commi 3 e 4, cod. proc. amm., ma al termine prescrizionale quinquennale. Essa non consegue infatti all’esercizio illegittimo dell’attività provvedimentale, bensì all’inadempimento di un obbligo privo di contenuto provvedimentale. La regola dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., che ancora la decorrenza al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, opera solo per l’azione risarcitoria proposta da chi ha ottenuto l’annullamento del provvedimento illegittimo, secondo il principio della pregiudizialità attenuata. Nel merito, la sospensione prudenziale della stipula in attesa della decisione cautelare non integra colpa dell’amministrazione, e il nesso causale con i danni da accordi conclusi in pendenza è escluso quando tali accordi risultino scelte autonome e premature del contraente.
Il Fatto
La società appellante si aggiudicava, quale unica offerente, un immobile appartenente a un ente camerale, a esito di una procedura d’asta indetta per la vendita di un laboratorio chimico. Il bando prevedeva la stipula del contratto entro quindici giorni dall’aggiudicazione. Nelle more, un’altra società proponeva ricorso al TAR per l’annullamento degli atti della procedura. L’ente sospendeva prudenzialmente la stipula; il contratto veniva sottoscritto circa sette mesi dopo l’aggiudicazione, anche dopo il rigetto dell’istanza cautelare.
Nelle more, l’aggiudicataria aveva concluso con propri committenti convenzioni triennali per attività di analisi, poi cadute per il mancato avvio del laboratorio. Chiedeva quindi il risarcimento del lucro cessante e del danno emergente. Il TAR Molise dichiarava il ricorso irricevibile per tardività rispetto al termine di centoventi giorni, ritenendo comunque la pretesa infondata nel merito. Proponeva appello l’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide la decorrenza individuata dal primo giudice, ma ne corregge la qualificazione del termine. Il ricorrente non è il soggetto leso da un provvedimento illegittimo, bensì l’aggiudicatario che lamenta il ritardo nella stipula; pertanto la regola dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm. è incongrua rispetto alla vicenda, perché non si è verificato alcun annullamento di atti della procedura.
Il passaggio decisivo riguarda la natura del termine. Il termine di centoventi giorni concerne le azioni di condanna conseguenti all’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa. L’azione in esame si fonda invece sulla violazione del termine di stipulazione, cioè sull’inadempimento di un obbligo di contenuto non provvedimentale: essa è quindi soggetta al termine prescrizionale quinquennale ed è tempestiva. La riforma investe solo la declaratoria di irricevibilità.
Nel merito l’appello è infondato. Il ritardo iniziale trovò causa nei tempi di reperimento della documentazione richiesta dal notaio, circostanza esterna alla sfera dell’ente. La società, contraente professionale, conosceva o doveva conoscere la frequenza degli slittamenti dei termini di stipula, con la prassi del termine di tolleranza: ciò imponeva maggiore prudenza prima di vincolarsi con i committenti senza la disponibilità del bene.
Quanto al segmento successivo, la sospensione disposta in attesa della decisione cautelare rispondeva a una valutazione prudenziale non contraria a buona fede, diretta a contemperare gli interessi in gioco. Manca inoltre prova che le iniziative contrattuali fossero state comunicate all’ente, il che esclude la colpevolezza di questo. Per il periodo ulteriore difetta comunque il nesso causale, perché i danni derivano da scelte autonome e premature dell’appellante.
Il Collegio accoglie quindi l’appello sulla sola tempestività e rigetta il ricorso nel merito, compensando le spese per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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