Rimborso endoprotesi, la delibera regionale retroattiva richiede il contraddittorio (TAR Lombardia n. 2290 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La delibera regionale che modifica, con effetto retroattivo, il criterio di rimborso delle endoprotesi impiantate in regime di ricovero negli anni 2010-2019 e impone il recupero integrale degli sconti ottenuti dagli erogatori privati accreditati integra una determinazione lesiva della sfera giuridica dei destinatari; essa richiede pertanto la previa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. L’omessa comunicazione non costituisce vizio meramente formale quando le osservazioni dei destinatari siano idonee a incidere sull’esito della decisione, assumendo così valenza sostanziale. La rideterminazione in diminuzione dei rimborsi già riconosciuti, senza contraddittorio procedimentale, è quindi illegittima e ne comporta l’annullamento.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura sanitaria accreditata e a contratto con il servizio sanitario regionale. Fino al 2018 il rimborso degli interventi con impianto di endoprotesi avveniva mediante riconoscimento di una percentuale del costo medio rilevato, calcolato sulla base dei flussi di rendicontazione inviati dagli erogatori. Con la D.G.R. n. XI/3245 del 16 giugno 2020 la Regione ha introdotto un nuovo regime per i ricoveri degli anni 2010-2019, escludendo dal rimborso gli sconti ottenuti dalle strutture nell’acquisto delle protesi e imponendo il recupero integrale di tali importi.
La società ha impugnato la delibera davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione delle garanzie partecipative, falsa applicazione della normativa regionale sui rimborsi, violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, violazione del legittimo affidamento e del principio di irretroattività. La Regione ha resistito sostenendo che le somme in questione costituirebbero una sovvenzione e non un rimborso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso concentrandosi sul primo motivo e assorbendo le ulteriori censure, avvalendosi della motivazione semplificata ex art. 74 cod. proc. amm.. La delibera impugnata modifica, per il periodo 2010-2019, il sistema di rimborso applicato negli anni precedenti: gli sconti di cui le strutture hanno beneficiato non vengono più considerati, con recupero integrale degli importi.
Il Tribunale qualifica tale intervento come variazione del criterio di rimborso che, incidendo su un sistema già applicato, necessitava di una fase di contraddittorio in sede procedimentale. La ricorrente ha lamentato l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento, malgrado la delibera determini un evidente pregiudizio per le strutture accreditate, implicando una rideterminazione in diminuzione dei rimborsi riconosciuti per le protesi impiantate negli esercizi 2010-2019.
Il vizio non ha connotazione meramente procedimentale. Esso assume valenza sostanziale, perché la ricorrente ha offerto elementi idonei a far dubitare che il suo contributo partecipativo avrebbe potuto condurre a un esito diverso da quello confluito nella delibera. La lesione delle facoltà procedimentali dei destinatari ha quindi inciso sul contenuto dell’atto.
Su queste basi il ricorso è accolto e la delibera impugnata è annullata. Le spese di giudizio sono compensate per la natura della controversia e la novità della questione affrontata.
Nota della Redazione
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