Indennità operative OO.I.S. non computabili nella base pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 72 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le indennità di cui all’art. 18 del d.P.C.m. n. 8 del 1980, riconosciute al personale dei servizi di informazione per la sicurezza, non sono computabili nella base pensionabile ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza. Il d.P.C.m. n. 8 del 1980, in quanto connotato da specialità, non è stato abrogato né tacitamente né espressamente dalla riforma generale del sistema pensionistico di cui alla legge n. 335 del 1995. La legge n. 124 del 2007 ha fatto salve le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di informazione, con conseguente ultrattività della previsione, il cui contenuto è stato trasfuso nei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. La domanda di rideterminazione della pensione mediante inclusione delle indennità operative è pertanto infondata.

Il Fatto

I ricorrenti, già appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza dello Stato, hanno chiesto la riliquidazione del trattamento di quiescenza mediante il calcolo dell’indennità di funzione o operativa prevista dall’art. 18 del d.P.C.m. n. 8 del 1980, corrisposta in servizio e non valutata in quiescenza dall’Amministrazione. Hanno domandato la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle differenze, oltre interessi.

L’Amministrazione, costituita con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito in via preliminare il difetto di interesse per alcune posizioni, sul rilievo che il ricorso si fondava su un quadro normativo diverso da quello applicato, e nel merito l’inammissibilità e l’infondatezza. Nel corso del giudizio la Sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 8, della legge n. 124 del 2007, dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale n. 258/2021 per difetto di considerazione del tema pregiudiziale del computo delle indennità nella base pensionabile.

La Motivazione della Corte

Il giudice affronta il merito in applicazione del principio della ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di evidenza all’ordine delle questioni indicato dall’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva di economia processuale. Il ricorso è infondato.

I ricorrenti fondano la pretesa sull’asserita abrogazione del d.P.C.m. n. 8 del 1980 da parte dell’art. 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995. La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 2/2018/QM del 29 gennaio 2018, che ha escluso la dedotta abrogazione. Le disposizioni del decreto, connotate da specialità, non possono essere derogate da una legge generale successiva di riforma del sistema pensionistico, né ritenersi tacitamente abrogate per incompatibilità.

La natura eccezionale delle funzioni svolte dagli appartenenti agli organi di informazione giustifica una discrezionalità organizzativa anche sul piano del trattamento giuridico ed economico, e funge da parametro interpretativo delle disposizioni adottate. Le indennità in questione rispondono alla funzione di coprire i disagi e i pericoli connessi all’attività svolta, con finalità di rimborso forfettario ed omnicomprensivo.

La riforma dei servizi di informazione intervenuta con la legge n. 124 del 2007, abrogando la previgente legge n. 801 del 1977 e le disposizioni regolamentari in contrasto, ha espressamente fatto salve, all’art. 44, comma 1, le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza, ai fini della tutela giurisdizionale. Ciò consente l’ultrattività dell’art. 18 del d.P.C.m. n. 8 del 1980, il cui contenuto è stato trasfuso nell’art. 103 del d.P.C.m. 8 aprile 2008, n. 1 e nell’art. 105 del d.P.C.m. 23 marzo 2011, n. 1.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite sono compensate, perché il ricorso era proposto quando non risultava ancora formato un orientamento consolidato sulla questione di diritto oggetto del contenzioso. Nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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