Pensione privilegiata: la vessatorietà del fatto di servizio va provata dal ricorrente (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 151 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, quale presupposto del diritto a pensione privilegiata, richiede la prova del fatto di servizio asseritamente vessatorio, il cui onere incombe sul ricorrente ai sensi dell’art. 2967 c.c., sia pure mitigato dal principio di prossimità. La valutazione del CVCS sull’anamnesi lavorativa, se adeguatamente motivata e non specificamente contestata, è immune da censure e non richiede integrazione istruttoria. La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alla mancata dimostrazione del fatto di servizio, poiché l’ausiliario accerta il nesso causale solo se il fatto presupposto sussiste. Il giudice contabile può pervenire al rigetto in virtù del principio della ragione più liquida, anche in presenza di dubbi sull’ammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza cessato dal servizio per limiti di età, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie consistenti in cardiopatia ischemico-ipertensiva, displipidemia e sindrome ansiosa reattiva, con conseguente condanna al pagamento della pensione privilegiata e degli arretrati. Egli ascriveva le infermità a un clima lavorativo ostile, culminato nel ritiro delle deleghe informatiche disposto dal nuovo comandante e in un episodio di crisi ipertensiva.

La CMO aveva ascritto la cardiopatia alla Tabella A, categoria A6, ai fini dell’equo indennizzo; il CVCS aveva invece escluso la dipendenza da causa di servizio, e l’Amministrazione aveva recepito il parere con determinazione reiettiva. Di qui il ricorso davanti alla Corte dei conti, con costituzione dell’INPS e del Centro Informatico Nazionale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un dubbio di ammissibilità: il ricorso sarebbe stato proposto da soggetto già cessato dal servizio all’atto dell’istanza di accertamento, senza previa domanda amministrativa di pensione privilegiata, secondo un orientamento della stessa Sezione formatosi anche dopo le Sezioni Riunite n. 12/2023/QM. Il giudice ritiene tuttavia di poter decidere nel merito per la via della ragione più liquida, dichiarando il ricorso infondato nel merito.

Il nucleo argomentativo riguarda l’onere probatorio. Il thema probandum attiene alla natura effettivamente vessatoria delle condotte del comandante e all’esistenza di un clima ingiustificatamente ostile. Il ricorrente, cui competeva l’onere ex art. 2967 c.c. secondo il richiamato precedente App. Sicilia n. 197/A/2022, non ha offerto prova sufficiente dei fatti costitutivi della domanda.

Quanto al periodo antecedente il 2018, il CVCS aveva escluso rilievo causale di dislipidemia e obesità quali fattori di rischio e aveva negato l’esistenza di situazioni di stress eccedenti il comune impegno psico-fisico. Il ricorrente non ha contestato in ricorso questo profilo motivazionale autonomo, né ha fornito specificità su numero e modalità degli incarichi aggiuntivi; la Corte ne trae l’assenza di materia per la CTU su tale segmento.

Riguardo alla seconda fase, il taglio dello straordinario, la riorganizzazione degli spazi e la mancata attribuzione del Vice Comando risultano smentiti dal rapporto informativo del comandante, rimasto incontestato nei punti dirimenti. Il ricorrente, pur potendolo, non ha chiesto prova testimoniale né l’ostensione dei prospetti delle ore tagliate; la circolare interna invocata non pone un diritto assoluto alla funzione di comando.

Sull’episodio del 1° luglio 2019, la decisione di revocare le deleghe si colloca nella prossimità del pensionamento e appare ragionevole rispetto all’esigenza di continuità del flusso informativo. Non sfugge alla Corte la possibilità che una simile scelta dissimuli un disegno vessatorio, ma la presenza in atti di un luogotenente presente alla conversazione, non indicato come teste, priva la tesi del necessario corredo probatorio. Ogni questione sui fattori costituzionali resta assorbita; le spese sono compensate, con dichiarazione di contumacia del MEF.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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