Requisito occupazionale e permessi non retribuiti nel Fondo pluralismo (Cons. Stato n. 9465 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del requisito occupazionale previsto dall’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 146/2017 per l’accesso ai benefici del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, il numero minimo di dipendenti si valuta sulla base dell’orario di lavoro contrattualmente previsto e non delle sole ore di effettiva presenza in servizio. La fruizione di permessi non retribuiti, in conformità alla disciplina normativa e contrattuale del rapporto, non fa venir meno il requisito. La previsione che, per i soli dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e a tempo parziale, impone di tener conto della percentuale dell’impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate è di stretta interpretazione e non è applicabile in via analogica. Restano escluse dal computo le assenze ingiustificate, che integrano violazione degli obblighi del rapporto e attestano il mancato svolgimento dell’attività lavorativa.
Il Fatto
Una società emittente radiofonica impugna davanti al TAR Lazio la graduatoria relativa all’annualità 2023 delle beneficiarie delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, nella parte in cui non è stata ammessa, e il successivo provvedimento che conferma l’esclusione. Il Ministero aveva ritenuto non soddisfatto il requisito occupazionale perché due dipendenti, nel biennio precedente la domanda, avevano goduto di permessi non retribuiti: secondo l’amministrazione rileverebbero solo i giorni di effettiva retribuzione.
Il TAR accoglie il ricorso, qualificando come di stretta interpretazione le ipotesi di conteggio delle ore effettivamente lavorate. Il Ministero appella, sostenendo che il requisito richieda lavoratori concretamente presenti e che il permesso non retribuito sia assimilabile a un’assenza ingiustificata. La Sezione respinge l’istanza cautelare e, all’udienza del 30 ottobre 2025, trattiene la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità. L’atto espone gli elementi essenziali della motivazione del primo giudice e articola un motivo chiaro: il gravame rispetta il dettato dell’art. 101 cod. proc. amm. L’eccezione è quindi infondata.
Nel merito, la Sezione ricostruisce la disposizione: essa richiede un numero minimo di due dipendenti, di cui almeno un giornalista, con contratti a tempo determinato o indeterminato e in regola con i contributi, e prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti. Il richiamo ai contratti di lavoro subordinato comporta, secondo il Collegio, un rinvio implicito alle discipline che regolano orario e assenze.
Da qui il principio centrale: la circostanza che i dipendenti fruiscano di permessi non retribuiti, in conformità alle discipline proprie del rapporto, non fa venir meno il requisito, che va valutato sull’orario contrattualmente previsto. Rilevano la costituzione e lo svolgimento di rapporti subordinati, non le sole ore di effettiva presenza.
La previsione che impone di calcolare la percentuale dell’impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate riguarda solo cassa integrazione, contratto di solidarietà e part-time, tipologie in cui può essere contrattualmente prevista una riduzione dell’orario. Applicarla in via analogica condurrebbe all’esito paradossale di penalizzare le imprese che concedono permessi e di comprimere i diritti dei lavoratori, frustrando la ratio occupazionale della disciplina.
Il Collegio distingue nettamente le assenze ingiustificate: esse violano i doveri del rapporto e non consentono di ritenere rispettato l’orario formalmente previsto, sicché i relativi giorni non sono computabili. Nel caso concreto la certificazione prodotta in sede amministrativa qualifica le assenze come permessi non retribuiti richiesti dai dipendenti, per un totale di undici giorni nel biennio, e la qualificazione non è contestata dall’amministrazione: non si desume alcuna ingiustificatezza. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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