Riserva comunale dell’area demaniale e disapplicazione delle proroghe automatiche delle concessioni (TAR Veneto n. 709 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, le proroghe automatiche disposte dal legislatore nazionale sono in contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e non devono essere applicate né dai giudici né dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle comunali. Il Comune, titolare della funzione amministrativa di gestione del demanio marittimo, può riservare a sé l’uso pubblico del bene anziché indire una procedura comparativa, poiché l’uso pubblico costituisce la destinazione ordinaria del demanio e l’assegnazione in concessione a terzi ne rappresenta l’eccezione. L’indennizzo in favore del concessionario uscente presuppone strutturalmente il subentro di un nuovo concessionario all’esito di una procedura selettiva e non è dovuto quando l’amministrazione gestisca il bene in proprio.
Il Fatto
Un Automobile Club, titolare di una concessione demaniale marittima su un’area di Punta Sabbioni adibita a terminal e autoparcheggio, impugnava la deliberazione con cui la Giunta comunale aveva riservato all’uso pubblico quelle aree, destinandole a sosta a pagamento, e il successivo provvedimento di diniego della propria istanza di nuova concessione, con intimazione di rilascio.
Il ricorrente contestava la disapplicazione delle proroghe automatiche, il difetto di attribuzione del Comune e la violazione dell’art. 4 della legge n. 118/2022 per mancato riconoscimento dell’indennizzo di uscita. Il Comune e la Regione resistevano, eccependo anche l’inammissibilità del gravame. Le domande cautelari erano respinte in primo e in secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente il primo motivo del ricorso introduttivo e il secondo motivo aggiunto, entrambi volti a contestare il diniego della proroga automatica della concessione. Preliminarmente ha richiamato i principi dell’Adunanza Plenaria n. 17 del 2021, secondo cui le norme nazionali di proroga automatica contrastano con il diritto eurounitario e non vanno applicate.
Tali principi non risultano intaccati dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 32559 del 2023, che ha annullato solo l’Adunanza Plenaria n. 18 del 2021 senza affrontare il tema della compatibilità eurounitaria. La Corte di Giustizia, con la sentenza del 20 aprile 2023 in causa C-348/22, ha confermato il carattere incondizionato e direttamente efficace dell’art. 12 della direttiva, con obbligo di disapplicazione anche in capo alle autorità amministrative comunali.
Di conseguenza, il ricorrente non poteva beneficiare del differimento della scadenza e il titolo concessorio è venuto meno al 31 dicembre 2023.
Sul versante delle competenze, il Collegio ha osservato che l’art. 105 del d.lgs. n. 112/1998 e la legge regionale Veneto n. 33/2002 conferiscono ai Comuni le funzioni gestorie del demanio marittimo. Il potere di rilasciare le concessioni è rimesso alla valutazione dell’amministrazione in ordine al profilo dell’an del suo esercizio: l’ente può decidere se concedere l’area a terzi o trattenerla per fini di interesse pubblico, poiché l’uso pubblico costituisce la destinazione ordinaria dei beni demaniali, mentre l’assegnazione in uso particolare ai privati rappresenta l’eccezione, come si evince dall’art. 36 cod. nav.
La scelta di riservare l’area trova altresì fondamento negli strumenti di pianificazione e negli accordi di programma intervenuti tra gli enti, che ne prevedono la riqualificazione. Non è ravvisabile alcun difetto di motivazione né violazione delle garanzie partecipative, essendo stato comunicato il preavviso di rigetto.
Quanto al terzo motivo, l’affidamento alla società in casa integra una modalità di autoproduzione del servizio; l’onere motivazionale è soddisfatto ove siano esplicitate le ragioni di convenienza organizzativa ed economica, come avvenuto. Infine, l’indennizzo non è dovuto poiché manca il presupposto del subentrante all’esito di gara e la prassi nazionale contrastante non può ingenerare un affidamento meritevole di tutela.
Nota della Redazione
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