Riconoscimento titolo estero: obbligo di motivare la mancata previsione di misure compensative (TAR Lazio n. 6160 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 206/2007 e della Direttiva 2005/36/CE, l’autorità nazionale competente, pur potendo fissare misure compensative — consistenti in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale — in caso di differenze sostanziali tra la formazione del richiedente e quella richiesta nello Stato ospitante, deve sempre valutare le competenze professionali già acquisite dall’interessato e confrontarle con quelle previste dall’ordinamento nazionale. Ove l’amministrazione ritenga di non avvalersi di tale potere, è tenuta a motivare espressamente la propria scelta, non potendo limitarsi alla disamina del solo titolo di studio estero, ma dovendo considerare anche le eventuali esperienze professionali maturate. Integra altresì vizio di legittimità l’irragionevole disparità di trattamento rispetto a titoli identici già riconosciuti ad altri istanti.
Il Fatto
Il ricorrente, docente in possesso di un titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo per la classe di concorso A46 — Scienze giuridico economiche. A seguito del rigetto dell’istanza e di una prima pronuncia di questo Tribunale, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6441/2020, aveva annullato il diniego. L’amministrazione, rimasta inerte, veniva poi condannata in sede di ottemperanza con nomina di un Commissario ad acta. Questi, tuttavia, con decreto dell’8 novembre 2023, rigettava nuovamente l’istanza. Il provvedimento veniva inizialmente impugnato con reclamo dinanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 6667/2024, disponeva la conversione del rito in ricorso di annullamento, non trattandosi di vizi coperti dal giudicato. Il ricorrente riassumeva quindi il giudizio dinanzi a questo Tribunale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 22 d.lgs. n. 206/2007 e della Direttiva 2005/36/CE, sulla carenza istruttoria e motivazionale e sulla disparità di trattamento rispetto a titoli analoghi riconosciuti ad altri docenti.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE — in particolare le sentenze dell’8 luglio 2021, causa C-166/20, e del 2 marzo 2023, causa C-270/21 — il Collegio ha affermato che le autorità nazionali, in presenza di una domanda di riconoscimento, sono tenute a valutare le competenze del richiedente e a confrontarle con quelle richieste nello Stato membro ospitante, anche quando l’interessato non possieda un titolo pienamente corrispondente. Solo all’esito di tale comparazione, ove emergano differenze sostanziali, possono essere imposte misure di compensazione.
Tale impostazione è stata recepita dalle Adunanze plenarie del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Ne consegue che, ove l’amministrazione non intenda avvalersi del potere di fissare misure compensative, è comunque onerata di motivare specificamente le ragioni di tale scelta. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato risultava invece carente, avendo omesso di considerare sia la possibilità di ricorrere a tali misure sia le specifiche esperienze professionali maturate dal ricorrente, concentrandosi esclusivamente sul titolo di studio.
Il Collegio ha inoltre rilevato il carattere incontestato della censura relativa alla disparità di trattamento, essendo notorio che titoli esteri del medesimo tipo, focalizzati sui profili psicopedagogici, vengono abitualmente riconosciuti dal Ministero, sia pure con l’imposizione di misure compensative. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto quanto alla domanda di annullamento, con obbligo per l’amministrazione di rivalutare l’istanza alla luce dei principi enunciati. Le domande di accertamento e di condanna al riconoscimento sono state invece respinte, in quanto logicamente subordinate all’esito della nuova valutazione amministrativa.
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Nota della Redazione
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