Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e rilascio di titolo di soggiorno (TAR Lombardia n. 1837 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio, in pendenza di giudizio, di un permesso di soggiorno per protezione speciale in favore del ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione del diniego di rinnovo del precedente titolo di soggiorno. Venuto meno l’interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato improcedibile. La sopravvenienza di un titolo di soggiorno di diversa natura rispetto a quello richiesto, ma idoneo a regolarizzare la posizione dello straniero, esaurisce l’utilità della pronuncia di annullamento. Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione del complessivo andamento della controversia.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, è entrata in Italia con un regolare visto per studio e si è immatricolata presso un ateneo milanese. In data 28 settembre 2017 ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. La Questura ha notificato un preavviso di rigetto, contestando il mancato superamento di almeno due verifiche; la parte ha prodotto osservazioni, invocando difficoltà abitative e ragioni di salute.
Con provvedimento del 6 settembre 2019, notificato il 15 ottobre 2019, il Questore ha respinto l’istanza, rilevando il mancato superamento di alcun esame di profitto dal settembre 2017. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione dell’art. 46 del d.P.R. n. 394/1999 e dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto; la domanda cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio è sopraggiunta una circostanza determinante. La difesa erariale ha depositato una nota della Questura, datata 12 febbraio 2024, con cui è stato segnalato che la ricorrente, in data 28 ottobre 2022, aveva presentato istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. All’istanza ha fatto seguito il parere positivo della competente Commissione Territoriale e il rilascio del titolo PSE, nello stato “in consegna” dal 23 ottobre 2023.
Il Collegio ha tratto da tale sopravvenienza la conseguenza processuale. Il rilascio del nuovo titolo di soggiorno elimina l’utilità di una pronuncia sull’originario diniego di rinnovo: «nessuna ulteriore ragione residua per una decisione nel merito del giudizio oggetto di scrutinio». La regolarizzazione della posizione dello straniero attraverso un titolo di diversa natura soddisfa, in via di fatto, l’interesse sostanziale che il ricorso mirava a tutelare.
La decisione si fonda sull’istituto della sopravvenuta carenza di interesse, che integra un presupposto dell’azione e ne condiziona la proseguibilità. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Sotto il profilo delle spese, il Collegio rileva che l’esito processuale è riconducibile a una sopravvenienza, e non a una soccombenza sostanziale: le spese vengono perciò compensate tra le parti.
La sentenza ordina infine l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679.
Nota della Redazione
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