Deroga al concorso per riserva posti ai volontari non è analogica (Cons. Stato n. 3180 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riserva di posti nel pubblico impiego a favore dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, prevista dall’art. 1014 del d.lgs. n. 66 del 2010 e richiamata dall’art. 678 dello stesso decreto, non si estende ai volontari in ferma annuale, categoria non contemplata dal dato letterale e ormai abrogata. La riserva costituisce deroga alla regola del pubblico concorso e, come tale, non è soggetta a interpretazione analogica né a lettura estensiva fondata sulla pretesa omogeneità delle posizioni. La diversità di reclutamento, di stato giuridico e di trattamento economico tra volontari in ferma annuale e volontari in ferma breve o prefissata esclude la disparità di trattamento e impedisce l’interpretazione costituzionalmente orientata invocata.

Il Fatto

La vicenda riguarda un concorso pubblico bandito da una Regione per la copertura di posti di categoria C, profilo di istruttore amministrativo-contabile, con riserva del trenta per cento dei posti ai sensi degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66 del 2010. Il ricorrente aveva partecipato ed era risultato idoneo collocandosi tra i vincitori in virtù del riconoscimento del titolo di volontario dell’esercito congedato senza demerito.

All’esito delle verifiche richieste al Comando militare, l’Amministrazione ha annullato in autotutela la prima graduatoria e ne ha approvato una nuova, negando la riserva al candidato perché aveva svolto servizio come volontario in ferma annuale. Il TAR ha respinto il ricorso; la questione arriva in appello con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’interpretazione letterale dell’art. 1014 del d.lgs. n. 66 del 2010, che individua i beneficiari della riserva nei volontari in ferma breve e prefissata congedati senza demerito, nei volontari in servizio permanente e, per effetto dell’art. 678, negli ufficiali di complemento e in ferma prefissata. La formulazione non contempla i volontari in ferma annuale. Il dato testuale è confermato dall’interpretazione sistematica, perché la riserva incide sull’esito del concorso attribuendo il posto a chi non ne avrebbe titolo secondo l’ordine di graduatoria.

La regola generale è il pubblico concorso, quale forma ordinaria di reclutamento a garanzia di efficienza, buon andamento e imparzialità, come affermato dalla Corte cost. n. 36 del 2020. Le deroghe sono rimesse al legislatore e devono rispondere a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. Il Collegio richiama il parere del Cons. St., sez. cons. atti normativi, 12 gennaio 2023, che ha sottolineato l’esigenza di limitare i titoli di riserva per evitare ingiustificate discriminazioni.

La Corte ricostruisce la fisionomia delle categorie. I volontari in ferma annuale, introdotti con il d.l. n. 110 del 1999 in una cornice emergenziale, sono stati espressamente abrogati dall’art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010; il loro servizio è equiparato a quello svolto per l’assolvimento degli obblighi di leva e solo alcuni profili dello stato giuridico dei volontari in ferma breve sono applicabili, e comunque parametrati al primo anno di ferma. Il parere Cons. St., sez. I, n. 112 del 2024 esclude che l’adempimento dell’obbligo di leva dia accesso alla riserva e sottolinea che il beneficio premia chi ha prestato servizio volontario per l’intero arco della ferma.

Quanto ai volontari in ferma prefissata di un anno, la Corte ne rileva la disomogeneità rispetto ai volontari in ferma annuale sotto tre profili: il reclutamento selettivo, il trattamento giuridico integralmente equiparato a quello dei volontari in ferma breve e il trattamento economico parametrato agli stipendi del servizio permanente. L’art. 24, comma 2, legge n. 226 del 2004 è letto come norma di favore rivolta a un’annualità di transizione, non come prova dell’identità delle figure.

Ne discende il rigetto delle censure: la disparità di trattamento è esclusa perché le posizioni messe a raffronto non sono omogenee, secondo il costante indirizzo della Corte cost. n. 134 del 2024. Il richiamo al precedente Cons. Stato sez. II n. 129 del 2022 è superato dalla diversità della previsione allora scrutinata, relativa all’accesso alla polizia di Stato. Infine, il sistema processuale italiano non è informato alla regola del precedente vincolante, con conseguente insussistenza della lamentata violazione del giusto processo. L’appello è infondato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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