Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e carta elettronica del docente (TAR Campania n. 419 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione passata in giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni decorre dalla notifica del titolo esecutivo. L’accertata inerzia giustifica la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento dell’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali e contenuta entro il limite del 10% dell’importo dovuto. L’esaurimento dei fondi di bilancio non costituisce causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, prevista dall’art. 1 della L. n. 107/2015, per l’anno scolastico 2021/2022.
La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione in data 27.12.2024 per l’esecuzione, ai sensi degli artt. 479 c.p.c. e 115 c.p.a. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi, non ha allegato prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. È risultato rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché l’amministrazione non ha fornito prova dell’adempimento, il TAR ha dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica per l’anno scolastico indicato nella sentenza ottemperanda, come disciplinata dal DPCM 28.11.2016.
Il Collegio ha nominato sin da ora quale commissario ad acta il titolare della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che questi, decorso inutilmente il termine, ponga in essere gli atti necessari per l’esecuzione entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento.
Il TAR ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Ha inoltre accolto la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege.
Quanto ai criteri di quantificazione, il Collegio ha fissato il dies a quo al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo e il limite massimo al 10% dell’importo dovuto, richiamando la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 e la n. 7/2019. Le spese sono state liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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