Ritardo nell’accredito di bonifico istantaneo: illegittimità accertata ma danno non provato (ABF Collegio di Roma n. 1583 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intermediario che, per un’anomalia tecnica, accredita con ritardo sul conto del cliente l’importo di un bonifico istantaneo già contabilizzato tiene un comportamento illegittimo, del quale risponde nei confronti del correntista. L’accertamento dell’inadempimento non comporta tuttavia automaticamente il riconoscimento del risarcimento del danno: sul ricorrente grava l’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., che non è assolto con mere affermazioni circa investimenti non meglio precisati né con la produzione di schermate relative a operazioni di importo esiguo. La domanda risarcitoria resta pertanto respinta, fermo l’accertamento dell’illegittimità.
Il Fatto
La ricorrente, correntista, aveva disposto in data 15.06.2025 da un conto acceso presso un altro intermediario un bonifico istantaneo di € 14.247,00 verso un conto detenuto presso la banca resistente. Il bonifico risultava contabilizzato alla data dell’esecuzione, ma il saldo disponibile non veniva aggiornato con immediatezza, impedendole — secondo la sua prospettazione — di compiere le operazioni finanziarie programmate nei giorni successivi.
La ricorrente riferisce che l’anomalia si è risolta solo il 17 giugno, dopo la segnalazione alla banca, che ha ammesso l’errore tecnico. Chiede quindi il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato in € 1.424,00. L’intermediario, costituitosi, riconosce l’anomalia tecnica ma contesta la richiesta risarcitoria perché priva di riscontro probatorio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio circoscrive l’oggetto della controversia al ritardo con cui la resistente ha accreditato sul conto della ricorrente la somma oggetto del bonifico istantaneo. La questione giuridica si articola su un duplice piano: da un lato l’accertamento della legittimità della condotta dell’intermediario, dall’altro la verifica dei presupposti per il risarcimento.
Sul primo versante la soluzione è netta. Poiché la resistente ha ammesso l’anomalia tecnica che ha impedito la tempestività dell’accredito, il Collegio rileva l’illegittimità del comportamento dell’intermediario. Il riconoscimento del disservizio da parte della stessa banca rende superflua ogni ulteriore dimostrazione sul punto.
Il ragionamento si sposta poi sulla domanda risarcitoria, che costituisce il nucleo effettivo della decisione. Il Collegio richiama l’art. 2697 cod. civ. e rileva che la ricorrente non ha compiutamente provato il danno asserito. La prospettazione si limita ad affermare che, con l’importo del bonifico, sarebbero stati effettuati alcuni investimenti non meglio precisati: una allegazione generica, priva di aggancio a elementi concreti idonei a dimostrare il pregiudizio economico.
Né, secondo il Collegio, assumono rilievo probatorio le schermate prodotte, relative a due operazioni di investimento di importo esiguo effettuate nei giorni 16 e 17 giugno. Si tratta di documentazione che non consente di collegare il ritardo nell’accredito al mancato compimento delle operazioni finanziarie vantate, né di quantificare il pregiudizio.
La decisione riflette una scansione tipica: l’accertamento dell’inadempimento dell’intermediario è autonomo rispetto alla prova del danno. Il Collegio accerta quindi l’illegittimità del comportamento per la tardiva esecuzione del bonifico istantaneo e respinge nel resto la domanda risarcitoria. Dispone inoltre che l’intermediario versi alla Banca d’Italia € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente € 20,00 a rimborso della somma versata per la presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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