Segnalazione CRIF del garante persona fisica richiede preavviso anche al fideiussore (ABF Collegio di Roma n. 1584 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione in un sistema di informazioni creditizie deve essere inviato anche al garante persona fisica, in tutti i casi in cui sussiste l’obbligo di preavviso nei confronti del debitore principale. La segnalazione dei ritardi è negativa, ai sensi dell’art. 125, comma 3, TUB, anche e direttamente per il fideiussore, il quale è soggetto interessato al trattamento dei dati personali e beneficia di tutte le garanzie predisposte per il debitore principale. L’intermediario che non provi la consegna del preavviso al garante pone in essere una segnalazione illegittima ed è tenuto ad attivarsi per la cancellazione.
Il Fatto
Il ricorrente è garante di un mutuo chirografario concesso dall’intermediario a una società. A seguito di ritardi nel pagamento delle rate, la società è stata segnalata negativamente in CRIF; nella visura relativa alla propria posizione il ricorrente compare come garante del soggetto segnalato.
Il ricorrente domanda la cancellazione delle segnalazioni negative, lamentando di non aver ricevuto alcun preavviso prima della segnalazione della società garantita. L’intermediario resiste sostenendo che il ricorrente non risulta segnalato direttamente per alcun ritardo, ma unicamente come garante di un soggetto segnalato, con conseguente infondatezza della domanda.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio esamina la qualificazione soggettiva del ricorrente, che si dichiara non consumatore. Dagli atti emerge che la garanzia è stata prestata a favore di una società commerciale. Richiamando l’orientamento del Collegio di Coordinamento (dec. 5368/2016) sulla figura del professionista di rimbalzo, il Collegio ricorda che spetta al giudicante determinare se la persona fisica abbia agito nell’ambito della propria attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali con la società garantita. Poiché è lo stesso ricorrente ad affermare la propria qualità di non consumatore, il Collegio accoglie tale qualifica e accerta la corretta composizione.
Nel merito, la questione riguarda i presupposti procedurali della segnalazione. Il ricorrente ha prestato fideiussione specifica sul mutuo concesso alla società, segnalata negativamente in CRIF a partire dal maggio 2024 fino alla decadenza dal beneficio del termine a dicembre 2024.
L’intermediario produce una lettera di preavviso del 05/11/2024 priva dell’attestazione di consegna e concentra le difese in punto di diritto: secondo la resistente, il ricorrente non avrebbe diritto al preavviso perché la segnalazione riguarda la società debitrice principale e il suo nome compare solo tra i garanti.
Il Collegio disattende questa tesi richiamando l’orientamento consolidato dell’ABF: il preavviso deve essere inviato anche al garante persona fisica, dovendo la segnalazione ritenersi negativa, ex art. 125, comma 3, TUB, anche e direttamente per lo stesso garante. Essendo il fideiussore soggetto interessato al trattamento dei dati, nei suoi confronti si estendono tutte le prerogative e le garanzie previste per il debitore principale (cfr. Coll. Roma, dec. n. 9553 del 3.5.2018; Coll. Napoli, dec. n. 4018 del 29.4.2016; Coll. Roma, dec. n. 8622/2019; Coll. Torino, dec. n. 15979/22; Coll. Milano, dec. n. 2520/2020). Il fideiussore avrebbe così avuto l’opportunità di adempiere le obbligazioni di cui è solidalmente responsabile per evitare le conseguenze pregiudizievoli della segnalazione.
In assenza di prova circa la consegna della lettera di preavviso, la segnalazione contestata è illegittima. Il Collegio dispone che l’intermediario si attivi per la cancellazione e condanna la resistente al contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di euro 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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