Ritardo abnorme nel concorso pubblico e risarcimento del danno da ritardata immissione (Cons. Stato n. 6628 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ritardo abnorme nella conclusione di una procedura concorsuale, eccedente in modo macroscopico il termine di durata predeterminato, integra responsabilità dell’amministrazione per illecito da ritardo. Sussiste l’elemento oggettivo per il superamento del termine di 780 giorni fissato dal D.M. 20 novembre 1995, n. 540, e dell’art. 11, comma 4, del d.P.R. n. 487/1994. L’elemento soggettivo si fonda su una presunzione di colpa ravvisabile nella grave violazione del termine, in assenza di giustificazioni ancorate a fatti oggettivi e non imputabili all’amministrazione. Il nesso causale si accerta secondo il criterio del “più probabile che non”. Il danno, non identificabile nella mancata erogazione della retribuzione per la natura sinallagmatica della stessa, è liquidato in via equitativa. Non spetta invece alcun diritto alla retrodatazione della nomina: la decorrenza degli effetti consegue solo all’atto autoritativo, rispetto al quale l’interessato vanta un interesse legittimo.

Il Fatto

La ricorrente aveva partecipato a un concorso interno per vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con provvedimento del 6 febbraio 2003 e conclusosi solo nel 2014. Dinanzi al TAR Lazio impugnava i decreti di nomina, sia a vice ispettore che a ispettore, nella parte relativa alla decorrenza degli effetti giuridici ed economici, chiedendo la retrodatazione in ragione del considerevole lasso di tempo trascorso dall’indizione della procedura. Proponeva inoltre domanda di risarcimento del danno per la patologica lentezza del procedimento, in forma specifica e per equivalente.

Il TAR respingeva integralmente il ricorso. L’appellante deduceva error in iudicando ed error in procedendo, violazione degli artt. 3 e 97 cost., dell’art. 1 ss. della legge n. 241/1990 e dell’art. 25 del d.lgs. n. 443/1992, oltre a eccesso di potere per illogicità, difetto di proporzionalità e disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama i propri precedenti conformi (sentenze nn. 4757/2025, 668/2025, 5960/2023, 7471/2023, 10841/2023 e 8039/2024) e ne ribadisce le conclusioni. Ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 443/1992, la nomina a vice ispettore si consegue solo al termine del corso di formazione. Non esiste quindi un diritto alla ricostruzione della carriera: l’accertamento della decorrenza della promozione avviene mediante un atto autoritativo rispetto al quale l’interessato vanta solo un interesse legittimo.

Il Collegio precisa che il passaggio di carriera presuppone l’avvenuto svolgimento del corso formativo. Accogliere la pretesa di retrodatazione darebbe luogo a un’inversione logica e cronologica tra due momenti distinti. La censura avverso il capo della sentenza che non ha riconosciuto la retrodatazione è pertanto respinta.

È invece parzialmente fondata la domanda risarcitoria. La Sezione riconosce la responsabilità dell’amministrazione per l’abnorme ritardo nella conclusione della procedura. Le allegazioni sull’assenza di colpa non trovano riscontro probatorio: dai documenti non emerge alcun fatto oggettivo e non imputabile che abbia rallentato per anni lo svolgimento del concorso.

Quanto ai presupposti, l’elemento oggettivo è costituito dal superamento del termine di durata predeterminato, identificato nei 780 giorni fissati dal D.M. n. 540/1995 per i procedimenti fino a cinquantamila candidati. L’art. 11, comma 4, del d.P.R. n. 487/1994 esprime il principio generale per cui la durata delle operazioni concorsuali va contenuta entro termini ragionevoli. L’elemento soggettivo si fonda su una presunzione di colpa per la violazione superiore al quintuplo del termine. Il nesso causale si ricostruisce secondo il criterio del “più probabile che non”.

Il danno è liquidato in via equitativa, non essendo identificabile nella mancata erogazione della retribuzione per la natura sinallagmatica della stessa. Il periodo di riferimento decorre dal settembre 2006 fino alla data di effettiva nomina. Sono escluse la perdita di chance e il danno non patrimoniale, non provati. In parziale riforma, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., il Ministero dovrà proporre il pagamento entro sessanta giorni, con rivalutazione e interessi. Spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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