No a sanatoria in zona vincolata per nuovi volumi (TAR Sicilia n. 1595 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina regionale interpretativa, resta disciplinato dall’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. La sanatoria è quindi esclusa per le opere realizzate in aree soggette a vincoli paesaggistici e ambientali relativi, non essendo sufficiente la sola assenza di un vincolo di inedificabilità assoluta. Sono ammessi al condono i soli interventi di minore rilevanza riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, che non comportino creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi. Il diniego è atto vincolato e non richiede comparazione con l’interesse privato né preavviso di rigetto. La domanda di restituzione di oblazione e oneri concessori, esaurito il procedimento autoritativo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile a destinazione abitativa nel Comune di Lipari, avevano presentato nel 2004 istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003 per un ampliamento consistente in un locale-deposito, un bagno, una cucina e un terrazzo coperto.

Il Comune, sulla base del parere negativo della Soprintendenza, ha respinto la sanatoria nel 2023 richiamando la circolare assessoriale n. 2/2022. I ricorrenti hanno impugnato il diniego, il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico, il parere della Soprintendenza e la stessa circolare, chiedendo anche la condanna alla restituzione delle somme versate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 32, comma 26, del decreto legge n. 269/2003 e dall’allegato 1, che individua le tipologie di abuso condonabili. Il successivo comma 27, lettera d), esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli statali o regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici, istituiti prima dell’esecuzione delle opere, in assenza o difformità del titolo e non conformi agli strumenti urbanistici.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 252/2022, ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, che intendeva ammettere la sanatoria nelle aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, ritenendo la disciplina regionale lesiva della riserva statale in materia di ambiente. Il rinvio dell’art. 24 della legge regionale di recepimento all’art. 32 citato è integrale e comprende quindi i limiti sostanziali al rilascio del titolo. Ne deriva il superamento del diverso indirizzo espresso dal parere n. 291/2010 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Il Tribunale richiama le proprie precedenti pronunce del 2024 e le decisioni del giudice d’appello amministrativo, tra cui Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 836/2023 e n. 288/2023, che hanno affermato la piena applicabilità in ambito regionale della disciplina nazionale. Sul piano paesaggistico, la creazione di qualsiasi nuovo volume o superficie rileva a prescindere dalla destinazione e dalla qualificazione come pertinenza, come precisato da Consiglio di Stato n. 3289/2015 e n. 4123/2023.

Le ulteriori censure sono respinte. I provvedimenti erano interamente vincolati, essendo in contestazione la creazione di un nuovo volume e di una nuova superficie. Non è richiesta una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico, né un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. La motivazione per relationem alla circolare è adeguata, e la pendenza del ricorso gerarchico non sospendeva l’efficacia del parere. Il termine dell’art. 17, sesto comma, della legge regionale n. 4/2003 riguarda il primo e il secondo condono e non opera per il terzo.

Quanto alla restituzione di oblazione e oneri, il Collegio aderisce all’orientamento delle Sezioni Unite n. 29291/2008: esaurito il procedimento autoritativo, la controversia si colloca su un piano paritario e spetta al giudice ordinario, innanzi al quale la domanda può essere riproposta ex art. 11, secondo comma, c.p.a. Il ricorso è rigettato quanto alla domanda impugnatoria, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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